Niente rimessione in termini se dalla documentazione medica prodotta non risulta un impedimento assoluto dell'avvocato.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15300/2022.
Giovedi 19 Maggio 2022 |
Il caso: La CTR della Lombardia respingeva l'appello proposto da Mevio avverso la decisione di Milano con cui era stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso del contribuente nei riguardi dell'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012: per il giudice di appellonon sussistevano le condizioni per una rimessione in termini non configurandosi alla luce della documentazione prodotta uno stato di impedimento assoluto.
Mevio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli art 115, 116 e 153 C.p.c. dell'art 2700 c.c., degli art 1,7 e 36 del di nr 546/1992, degli art. 2,3,24, 101 e 111 della Cost, degli art 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli art 20,47 e 48 della Carta fondamentale dell'unione europea per avere la CTR valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime legale in spregio alla prescrizione dell'art 116 c.p.c. ritenendo a torto non provato il fatto impeditivo.
Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile:
a) le certificazioni mediche prodotta ben lungi dal assumere valore fidefacente contengono mere valutazioni non assistite da fede privilegiata e come tali soggette al prudente apprezzamento del giudice non censurabile in questa sede di legittimità;
b) la decisione assunta dalla CTR è coerente con gli indirizzi espressi da questa Corte che ha più volte ribadito che la rimessione in termini ex art 153 c.p.c. deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale;
c) per principio consolidato, la malattia del procuratore non rileva di per sè come legittimo impedimento ed invero anche nel caso di specie non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinchè le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull'esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni;
d) peraltro dalla documentazione medica allegata non può evincersi l'impossibilità per il difensore di provvedere nel rispetto del termine: manca dunque la prova dell'assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile.
Cassazione civile ordinanza n.15300 2022