Limiti di velocità minimi e massimi in autostrada in assenza di segnaletica

Limiti di velocità minimi e massimi in autostrada in assenza di segnaletica
Venerdi 17 Novembre 2017

 

Quali sono i limiti minimi e massimi di velocità che un automobilista deve rispettare in autostrada, qualora questi non sono segnalati dall’Ente proprietario del tratto stradale?

La risposta a questa domanda è stata fornita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26393/201, pubblicata il 7 novembre scorso. Secondo i Giudici di legittimità si applicano i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per ciascun tratto di strada.

IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità trae origine dall’opposizione ad un verbale di accertamento elevato per violazione dell’art. 142, comma 2 del codice della strada promossa da un automobilista che viaggiava in autostrada ad una velocità di 159 chilometri orari. Sul tratto autostradale non erano stati segnalati i limiti minimi e massimi di velocità. L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di appello.

Pertanto, l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione deducendo tra l’altro “violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 142 C.d.S., commi 1, 7 e 8” contestando :

  1. che l'ente proprietario dell'autostrada in oggetto non aveva individuato neppure un tratto lungo il quale era consentito viaggiare alla velocità massima prevista dalla legge, vale a dire a 150 chilometri orari (in cio' risiederebbe la violazione del comma 1);

  2. Che nel caso di mancata segnalazione da parte dell'ente proprietario dei tratti lungo i quali sia possibile viaggiare a 150 chilometri orari, in presenza di autostrada rettilinea e in piano, con tre corsie di percorrenza e una di emergenza, in entrambi i sensi di marcia, la sanzione applicabile - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 142 citato - dovrebbe essere quella minima, prevista per la violazione del limite entro i 10 chilometri”

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento nel rigettare il ricorso promosso dall’automobilista, ha osservato che:

  1. gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo alla relativa segnalazione, limiti di velocità' minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall'articolo 142 C.d.S., in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché' entro i limiti massimi di velocità dettati dal medesimo articolo 142, comma 1 e l'esercizio di tale facoltà' discrezionale non e' sindacabile in sede giurisdizionale (Cass. 12/06/2007, n. 13698; Cass. Sez. U. 13/03/2012 n. 3936);

  2. dal testo dell'articolo 142, comma 1, cod. strada emerge con chiarezza che la struttura della sede autostradale e' la precondizione per l'aumento del limite massimo da 130 a 150 chilometri orari, ma che questo e' rimesso alla prudente valutazione dell'ente proprietario, essendo in gioco la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana;

  3. il mancato esercizio della facoltà', mentre non può per definizione configurare omissione a carico dell'ente proprietario, comporta una sola conseguenza rilevante sul piano sanzionatorio, e cioe' l'applicazione dei limiti minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada (ex plurimis, Cass. 22/02/2010, n. 4242).

Allegato:

Cass civile ordinanza n.26393/2017

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