Diritto di proprietà: il mutamento del titolo dà luogo a “mutatio libelli”?

Diritto di proprietà: il mutamento del titolo dà luogo a “mutatio libelli”?

Nella sentenza n. 24483 del 17/10/2017 la Suprema Corte conferma il proprio orientamento in tema di diritti autodeterminati, come il diritto di proprietà, in relazione alla possibilità di allegare in corso di causa un titolo d'acquisto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda.

Giovedi 16 Novembre 2017

Il caso: A.C. conveniva innanzi al tribunale di Perugia i sigg.i G.A., D.T., I.T., M.T. e A.C., chiedendo accertarsi l'usucapione in proprio favore di una zona di terreno nel comune di Città di Castello mediante accessione nel possesso durato oltre 40 anni.

Si costituiva in giudizio M.T., nella contumacia degli altri convenuti, mentre intervenivano volontariamente G.M., M.M. e S.F., condomini della corte comune di mq. 260: essi eccepivano la insussistenza dei presupposti per l'usucapione della particella e, in via riconvenzionale - avendo ampliato A.C. il proprio fabbricato senza il rispetto delle distanze legali per costruzioni e vedute – chiedevano condannarsi l'attrice alla rimozione delle opere e al risarcimento del danno.

Successivamente, l'attrice nella memoria ex art. 183 cpc precisava la domanda di accertamento dell'usucapione, indicando come oggetto di essa non tutto il piazzale di mq. 260 ma solo la porzione oggetto di una scrittura privata del 1959, di circa mq. 32, con diritto a mantenerne la recinzione .

Nel corso dell'istruttoria, dalle prove orali e in sede di CTU, emergeva che l'area su cui l'attrice vantava l'usucapione era la somma dei due case con piccoli "sciolti" (vocabolo locale che indica una porzione di fondo con funzione di uscita o passaggio) erano stati oggetto di due atti di acquisto per notar Ce..

Di conseguenza, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice chiedeva l'accoglimento  della domanda come in citazione e memoria ex art. 183 c.p.c. e, in via subordinata, per l'accertamento della proprietà sui due c.d. "sciolti" in base agli atti d'acquisto per notar Ce., atteso che le due case erano poi all'attrice pervenute per rogiti per notar F. del 1/4/1993 e c. del 30/5/1994.

Il tribunale, ritenendo “nuove” e quindi inammissibili le domande proposte con la memoria ex art. 183 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni, su cui le controparti non avevano accettato il contraddittorio, rigettava la domanda di accertamento dell'usucapione, accoglieva la domanda riconvenzionale ordinando l'eliminazione delle recinzioni, l'arretramento delle costruzioni alla distanza legale e la chiusura delle vedute a distanza non legale e rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

Parte attrice e parte convenuta proponevano rispettivamente appello principale e appello incidentale: la Corte territoriale rigettava entrambe le impugnazioni, e, quanto all'appello principale, precisava che “ pur essendo la domanda in sede di conclusioni connotata dal medesimo petitum rispetto alla domanda originaria, vi è un mutamento palese di causa petendi tra acquisto a titolo originario e a titolo derivativo, ciò che ne giustifica il carattere di mutatio libelli e la conseguente inammissibilità".

A.C. propone ricorso per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 948 c.c e 189 cpc, in quanto la Corte d'Appello avrebbe errato:

a) nel ritenere inammissibile la domanda in quanto fondata in via subordinata o alternativa, all'udienza di conclusioni, su titoli derivativi invece che, come con la citazione originaria, sull'usucapione;

b) nel non ritenere che in tema di diritti reali la preclusione indicata dell'art. 189 cpc non sussiste, per essere i diritti in questione autodeterminati per cui il titolo non caratterizza la causa petendi: la domanda quindi non muterebbe a seconda del titolo posto a suo fondamento.

La Suprema Corte ritiene fondati i motivi di doglianza ed osserva che:

  • la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, individuati cioè in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicchè nelle azioni a essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a loro fondamento, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda;

  • quindi, nel corso del giudizio iniziato sulla base di un titolo (ad es. usucapione o contratto) è sempre possibile l'allegazione di un titolo diverso rispetto a quello posto precedentemente a fondamento della domanda, e ciò anche nei gradi successivi;

  • la deduzione di un titolo diverso costituisce infatti una mera difesa integrativa, con conseguenze limitate al piano probatorio, non potendo però mai ravvisarsi in tale integrazione una domanda nuova, nè una implicita rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.

Esito: cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Sentenza del 17/10/2017 n.24483

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