La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26520/2017, pubblicata il 9 novembre scorso, si è occupata delle modalità del deposito, in caso di ricorso per Cassazione, della copia conforme all’originale del provvedimento impugnato.
Giovedi 16 Novembre 2017 |
Qualora il ricorrente non sia in possesso della copia con l’attestazione di conformità rilasciata dalla Cancelleria, viene affermato il seguente principio di diritto: “Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell'osservanza dell'articolo 369 c.p.c., il difensore del ricorrente, che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 9-bis, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità' telematiche".
IL CASO: La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dal ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso la sentenza ex art. 281 sexies cpc emessa dal Tribunale nell’ambito di un giudizio di opposizione al progetto di distribuzione relativo ad una procedura esecutiva immobiliare. Nel fascicolo depositato in Cassazione risultava prodotta solo una stampa cartacea della sentenza emessa digitalmente, priva di attestazione di conformità.
LA DECISIONE: Gli Ermellini, hanno in via preliminare rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’’art. 369 cpc, secondo comma n. 2, per il mancato deposito della “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”, e dichiarato improcedibile il ricorso principale ed incidentale, osservando che:
dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello dei ricorrenti non risulta la presenza della copia autentica della sentenza impugnata, che non e' stata prodotta neppure dai controricorrenti o dal ricorrente incidentale, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nei rispettivi fascicoli.
Nonostante che l’originale del provvedimento impugnato è stato formato digitalmente rimane l’onere - posto a condizione di procedibilità' del ricorso - di depositare copia autentica del provvedimento impugnato.
Anche se il grado di merito si e' svolto nelle forme del processo civile telematico (PCT), nel giudizio di cassazione il deposito ex articolo 369 c.p.c. non può che avere ad oggetto documenti in formato analogico (cartaceo), poiché' l’applicabilità' della disciplina del processo telematico nel grado di legittimità è limitata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili ( Decreto Ministeriale Giustizia 19 gennaio 2016, emesso ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, comma 10);
Quindi trova applicazione il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-bis, comma 9-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, la quale prevede che il difensore può estrarre copia analogica degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziari redatti in formato digitale, attestandone personalmente la conformità della copia al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico. Le copie cosi' realizzate, munite della predetta attestazione di conformità, equivalgono all'originale.
Di conseguenza l'onere imposto dall'articolo 369 c.p.c. doveva essere adempiuto mediante il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata, asseverata dallo stesso difensore dei ricorrenti come conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico.
E' importante sottolineare che il citato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 9-bis, prescrive che il difensore deve attestare la conformità delle copie analogiche "ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".
Pertanto, qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'attestazione di conformità dovrà comunque essere apposta sulla copia analogica (stampa cartacea) tratta dall'originale digitale contenuto nel fascicolo informatico e non sulla copia notificata telematicamente.
Quindi, per creare la copia cartacea conforme all'originale digitale, il difensore deve accedere tramite il PCT al fascicolo informatico ed estrarre da li' la copia da asseverare.
Infatti, soltanto le copie analogiche "estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità (...), equivalgono all'originale" (articolo 16-bis, comma bis, cit.).
Del resto, la ratio della norma è chiara: poichè l'originale del provvedimento e' quello digitale presente nel fascicolo informatico, e' da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l'attestazione di conformità' sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anzichè sull'originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una "copia della copia", anzichè della copia estratta direttamente dall'originale.
4. Giova, a questo punto, ricordare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica anche della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968).
Quindi, in questi casi, il difensore sarà soggetto a un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare come conforme all'originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e, dall'altro, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta.
Cass. civile Sez. III Sentenza del 09/11/2017 n.26520