L’assemblea di condominio da remoto: io ci provo !

Avv. Antonio Bocchetti.
L’assemblea di condominio da remoto: io ci provo !
Mercoledi 20 Maggio 2020

Abbiamo avuto modo già di affrontare le problematiche connesse allo svolgimento di una assemblea di condominio “da remoto”. Nelle more, però, che sia il legislatore a fornire delle linee guida, ovvero che sia “l’assemblea” a dotarsi di nuove norme per la regolamentazione di siffatta tipologia di assemblea, (con la prospettiva di una lunga attesa, ahimé  !) la vita condominiale va avanti, con tutte le sue problematiche, che non sono certo solo quelle della approvazione annuale del rendiconto. Pensiamo ai casi di imprevisti, in cui bisogna quantomeno tenere informata l’assemblea sull’operato dell’amministratore in occasione di interventi di urgenza, che se pur, in una prima  fase, rientranti nell’ambito dei poteri a lui attribuiti dalla legge (art. 1130, 4^ comma, c.c.), necessitano, però,  certamente  di una ratifica da parte della assemblea, quantomeno per il reperimento delle somme necessarie a  sostenere le  spese occorrenti per gli imprevisti interventi di  straordinaria manutenzione. Invero il più delle volte l’intervento cd. “urgente” , per la messa in sicurezza, ad esempio, non è esaustivo, presentandosi la necessità, subito dopo,  di completare l’intervento per la “conservazione” del bene condominiale danneggiato.

Un esempio per tutti: a causa del crollo del solaio di copertura di un appartamento posto all’ultimo piano del fabbricato condominiale, sottostante, quindi, al lastrico di copertura dello stesso, l’amministratore è tenuto ad intervenire,  senza indugio alcuno  (in specie in presenza dii una diffida della P.A.) per la messa in sicurezza del fabbricato, mediante, la rimozione  dei detriti, il puntellamento di parti che presentano ancora pericolo di crollo, ed anche, magari, provvedendo alla provvisoria  copertura “dell’appartamento”  che, dopo il crollo del solaio, rimarrebbe, altrimenti,  scoperto e soggetto ai danni provocati dagli agenti atmosferici. Superata questa fase di “urgenza”, quindi, si pone, poi, il problema del ripristino del solaio ed anche l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, anche ai fini dell’agibilità e della fruibilità dell’appartamento danneggiato.

Orbene, se nella prima fase, quella della messa in sicurezza, l’amministratore ha potuto  agire senza preventiva autorizzazione della assemblea (la quale dovrà comunque ratificarne l’operato)  nella fase di “ripristino” dello stato dei luoghi egli dovrà  necessariamente, prima di ogni ulteriore iniziativa,   sottoporre la questione al vaglio della assemblea, la quale dovrà esprimersi e deliberare in merito ai provvedimenti da adottare. Essa, pertanto, deve essere messa al corrente della circostanza, quantomeno per conoscere quali iniziative sono state già adottate  dall’amministratore e, semmai,  indicare allo stesso le linee guida per il prosieguo.

In poche parole: si rende necessario convocare una assemblea. Chissà  quanti amministratori in questo periodo di “lock-.down” si saranno trovati o, presumibilmente,  ancora si troveranno a dover affrontare le problematiche, innanzi prospettate, dovute al  cd. “contenimento sociale”.  L’ipotesi or ora configurata, però,  non si discosta minimamente dalla  realtà. Pur una volta passato questo periodo “critico” dovuto alla “pandemia” non è azzardato prevedere che molte delle attuali limitazioni, magari se pur un po' attenuate, permarranno.

Ed allora, come procedere? Mi sono posto il problema, e cerco di ipotizzare quale risposta potrei dare,  qualora, come amministratore, mi trovassi ad affrontare un caso del genere. Per dare una risposta,  propongo di agire nel modo che segue, percorrendo, step by step,  tutte le fasi della assemblea, dalla convocazione alla chiusura della stessa.

1)  La convocazione della assemblea da remoto - invio dell’avviso di convocazione

L’amministratore provvede a convocare l’assemblea inviando ai condòmini tutti (giusta disposizioni di cui agli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c.), rituale avviso di convocazione, con uno o più dei mezzi previsti dai richiamati articoli. Già per questa fase sarebbe opportuno che l’amministratore avesse preventivamente richiesto ai condòmini espressa autorizzazione all’invio dell’avviso di convocazione con mezzi alternativi a quelli “di rito”, quale, ad esempio, l’invio a mezzo e.mail (p.e.o.: posta elettronica ordinaria) ovvero altro mezzo di analoga “immediatezza” (s.m.s; wathsup, ecc.) magari con garanzia della ricezione (avviso di ricezione), innanzitutto per accelerare i tempi. Offre ovviamente maggiori garanzie per la convocazione digitale la posta elettronica certificata.

Sarebbe auspicabile che il legislatore prevedesse come obbligatoria per il Condominio la dotazione di una “PEC”, ovvero, in mancanza, sarebbe quantomeno opportuno che fosse l’amministratore a provvedere in tal senso. In mancanza di apposita autorizzazione del condòmino all’invio a mezzo p.e.o.  (e.mail) l’amministratore potrà pur sempre far ricorso ad una delle modalità previste dalla legge (racc.ta postale, racc.ta a mano, PEC, ecc.). Al fine di ovviare al problema della “prova dell'avvenuta ricezione”, alcuni suggeriscono che questa vada scoraggiata o quantomeno subordinata ad espliciti accordi tra le parti. Accordi che prevedano però l'obbligo per il destinatario di rispondere immediatamente al messaggio recante la convocazione dell'assemblea (che si tratti di sms, email, whattsapp o altro) con apposito messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione, in mancanza del messaggio di conferma, l’avviso di convocazione dovrà ritenersi come ricevuto.

In assenza di appositi accordi in tal senso, la convocazione dovrà necessariamente essere trasmessa anche con modalità cartacea, a mezzo raccomandata A.R..  Il relativo costo, a mio avviso, dovrebbe, però far carico al Condominio, in ossequio proprio al principio del diritto del condòmino alla partecipazione alla assemblea, di cui all’art. 11136 c.c.. Il mio convincimento, tuttavia, se non trova il conforto di parte della dottrina, sembra invece essere seguito dalla maggior parte della giurisprudenza. La convocazione dovrebbe contenere, oltre ai requisiti attuali, l'indicazione della possibilità di partecipare da remoto con l'indicazione delle modalità tecniche e delle condizioni da soddisfare (presumo diverse a seconda dell'applicazione utilizzata), nonché l'avvertimento che la scelta di partecipare a distanza comporta l'accettazione delle condizioni previste (videoregistrazione, malfunzionamenti del sistema, etc.). Quanto alla garanzia del singolo, dato per scontato che il collegamento debba essere anche video e non solo audio, è necessario che sia accertata, dal Presidente della assemblea, l'identità del partecipante.

- Contenuto dell’ avviso di convocazione 

L’avviso di convocazione deve contenere la indicazione del luogo ove si terrà l’assemblea (luogo fisico che coinciderà con quello cd. “virtuale”) nonché l’orario e il link che il condòmino dovrà “ckliccare”   per prendere parte alla conferenza.  L’inderogabilità dell’indicazione di un luogo fisico che va rispettata a beneficio di chi vuole partecipare fisicamente (si pensi a chi non ha internet o praticità con i computer), la si supera consentendo comunque la riunione fisica di un numero di persone, però, inferiore a cinque (magari nello stesso luogo ove è presente l’amministratore), mentre il collegamento da remoto garantisce la partecipazione di chi vuole essere presente “virtualmente” .

E’ da sottolineare che non si evince da alcuna fonte quale sia il numero minimo di soggetti contestualmente presenti in uno stesso posto, perché possa parlarsi di “assembramento”. Ho dedotto il numero di “quattro” dall’esperienza  maturata nella partecipazione alle assemblee (ovviamente in riferimento a condomìni costituiti da un numero di 20/30 condòmini e non più) laddove presumibilmente non vi partecipino tutti i condòmini personalmente, o perché assenti o perché presenti per delega, talché la contestuale presenza di tre/quattro persone non potrebbe qualificarsi come “assembramento”, a  maggior ragione se queste abbiano adoperato tutte le opportune e dovute precauzioni .

Ovviamente nello stesso avviso di convocazione vanno indicati  la Piattaforma, i codici di accesso, link, ecc.. La “convocazione”, pertanto, conserverà i suoi tratti ed i suoi elementi tradizionali. L’unica parte che differisce, infatti, riguarderà il luogo di convocazione dell’assemblea. E’ opportuno che ad essa venga allegata tutta la documentazione attinente agli argomenti oggetto della discussione.

* * * * * *

2) Svolgimento della assemblea - costituzione   della assemblea

Dato per scontato che tutti i condòmini siano stati “regolarmente” avvisati, all’ora convenuta del giorno fissato, l’amministratore sarà presente nella “sala riunione virtuale” (presso il proprio studio, ovvero in un locale condominiale, o altro) dotato di tutti i dispositivi necessari per dar corso alla videoconferenza”.

Ai fini del rispetto delle norme riguardanti il “diritto alla partecipazione” dei condòmini tutti alla assemblea (art. 1136, 6^ comma c.c.; art. 66 disp. att. c.c.) occorre che l'amministratore abbia l'accortezza di fornire delle linee guida ai condòmini con cui esplicitare le modalità di celebrazione telematica di un'assemblea, attraverso il ricorso a piattaforme informatica, nel rispetto della collegialità e del principio della maggioranza decisionale. Univoco dovrà essere il sistema di collegamento prescelto (inizialmente scelto dall’amministratore e successivamente indicato dalla assemblea), che potrebbe essere la piattaforma “skype” ovvero “microsoft teams”, “Zoom” o altra.

Si ribadisce la necessità che l’hardware resti di proprietà del Condominio, anche ai fini della tutela della privacy dei condòmini ma innanzitutto perché consentirebbe la formazione di un “archivio telematico” sempre disponibile per il condominio, facilitando eventuali “verifiche contabili” nonché il passaggio di consegne tra amministratore, uscente  e subentrante . Ci si augura che, con tutte le precauzioni del caso, possa il legislatore al più presto fornire una soluzione al problema, che soddisfi entrambe le esigenze, del  rispetto dei diritti dei condòmini, innanzi richiamati  e della semplificazione dello svolgimento delle assemblee  di condominio, per analogia alle assemblee delle società.

Nelle more, in specie in questo particolare momento di criticità, onde ovviare ai problemi di eventuale “illegittimità ed invalidità” della assemblea, e, quindi, dei suoi deliberati con conseguente impugnativa della stessa, e, opportuno che venga sottoposta ai condòmini una sorta di “clausola regolamentare” (facoltativa, al momento) con cui egli dia l’assenso alla celebrazione della “assemblea in modalità telematica”, quale valida alternativa a quella “fisica” ordinaria. Nel contempo, l'amministratore dovrebbe/potrebbe invitare ciascuno dei condòmini a dotarsi di firma digitale - per la imputazione degli atti che ne discenderanno - specie per coloro che sono soliti ricoprire la figura di presidente o segretario.

Ciò posto, l'avviso di convocazione dell'assemblea, a norma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dovrebbe indicare come luogo fisico (cioè,“virtuale”) in cui sarà celebrata l'assemblea, in prima e in seconda convocazione, proprio quello a cui si accede tramite le credenziali preventivamente fornite a ciascun avente diritto. Proprio perché nella “assemblea da remoto” verrà a mancare la presenza fisica delle persone, si pone il problema della disamina della documentazione eventualmente necessaria alla discussione. E’consigliabile, pertanto, che unitamente all’avviso di convocazione, venga inviata ai condomini la documentazione attinente agli argomenti posti all’ordine del giorno. Così come è consigliabile che l’avviso di convocazione vena inviato i condòmini con notevole anticipo, affinché eventuali problemi di “ricezione” possano essere risolti tempestivamente.

All’ora fissata l’amministratore, che preventivamente avrà inviato ai condòmini il “link” per il collegamento, li inviterà alla connessione. Allo stato (nel vigore del divieto di cui al DCPM 8/3/20) parrebbe che non sia possibile che più condòmini possano riunirsi e collegarsi assieme, con lo stesso supporto telematico (computer, telefono smart, ovvero tablet), mentre dopo l’ 11 maggio 2020, salve diverse disposizioni, ritengo che, a gruppi di condòmini, inferiori a 5, magari, ci si possa riunire e partecipare assieme alla teleconferenza. Così pure l’amministratore nella sua “sede virtuale” (che di fatto è una sede fisica) potrebbe ospitare uno o più condòmini, sempre nel limite numerico consentito. Si tratterebbe, quindi, di una “assemblea mista” (fisica e da remoto), con il vantaggio, da un lato, di limitare i “contatti sociali” e dall’altro di favorire la partecipazione di quei condòmini vuoi perché non dotati di strumenti telematici idonei ovvero per incapacità all’utilizzo degli stessi, non sia messo in grado di partecipare alla “assemblea da remoto“, in violazione delle richiamate disposizioni di legge.

La soluzione migliore, comunque - sempre nelle more di un intervento legislativo ad hoc - sarebbe quella di acquisire il maggior numero di deleghe, entro i limiti attualmente consentiti (per legge e/o per regolamento condominiale) così da ridurre il numero delle persone “fisicamente” riunite, che parteciperanno alla videoconferenza. L’amministratore inviterà i condòmini “(virtualmente) presenti” a designare il Presidente della assemblea ed il Segretario.  Alcuni, in dottrina,  sostengono che  il Presidente ed il segretario non siano figure necessarie allo svolgimento della assemblea, neppure  per la validità della stessa, basando il loro convincimento su di una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 27163/17) con la quale si afferma che  “proprio perchè la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non comportano l’invalidità delle delibere dell’assemblea”.

A mio avviso, invece, proprio per la assemblea da remoto, innanzitutto ai fini della regolarità e validità della stessa, tali figure sono più che necessarie. A tal proposito rimarcherei quelle che sono le peculiarità della figura del Presidente della Assemblea, alla quale andrebbero conferirti compiti di controllo e di certificazione ben precisi. Spetterà, infatti, al Presidente della assemblea accertare non solo la regolarità e tempestività dell’avviso di convocazione, ma anche la regolarità dello svolgimento della assemblea. Egli deve accertarsi della “identità” dei partecipanti da remoto e che nelle diverse “sedi remote” (per il caso della assemblea cd. “mista”) non siano presenti estranei al condominio, se non espressamente autorizzati dal Presidente stesso, quali persone “delegate” dal condòmino ovvero professionista che lo assista in assemblea. Egli dovrà accertarsi della qualità degli strumenti utilizzati: la stabilità della connessione, l'intelligibilità di ciò che viene detto, la possibilità di alternanza degli interventi senza sovrapposizioni o interruzioni da parte degli altri partecipanti. Il presidente, in particolare, dovrebbe assicurarsi che le parole pronunciate dal “partecipante virtuale” siano comprensibili e udibili da tutti, che non vi siano interruzioni, che colui che è collegato da remoto abbia compreso a sua volta quanto detto dagli altri partecipanti e ciò dovrebbe essere verificato sovente nel corso della discussione, particolarmente prima di aprire la votazione su ciascun punto all'o.d.g.

Altrettanto dicasi per la verifica del quorum dei presenti che dovrà avvenire all’inizio ed alla fine della discussione di ciascun capo all’o.d.g Il Presidente, infine, dovrà accertarsi che il Segretario abbia provveduto alla contestuale e puntuale verbalizzazione della avvenuta discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, autorizzando o meno (magari previo parere, non vincolante, dei condòmini “virtualmente” presenti) la registrazione della discussione, laddove questa possibilità non sia prevista dalla fonte (legale o regolamentare) di cui dovrà darsi atto in sede di apertura di seduta e menzione nel verbale di assemblea.     

- Votazione   Dalle  considerazioni   sopra  riportate  si evince che  sia utile, anzi necessario, che come per la “presenza”, così per la votazione  si proceda per appello nominale dei partecipanti, preceduta dall'espressa verifica che tutti abbiano udito e compreso gli interventi da remoto e in sala. La verifica sarà un onere del Presidente dell'assemblea, il quale. Come già detto, dovrà curare anche la verifica del quorum deliberativo all’inizio della discussione di ogni argomento posto all’ordine del giorno.

- Verbalizzazione Di quanto discusso e deciso nel corso della assemblea viene redatto apposito verbale, la cui redazione è rimessa al “Segretario”. Tale  funzione , nella assemblea da remoto,  sarebbe opportuno  delegare allo stesso amministratore.  Se le applicazioni scelte consentono la registrazione della videoconferenza, inoltre, il condominio avrà a disposizione un documento audiovisivo che non vale a sostituire il verbale tradizionale (in ossequio al sistema “misto” che stiamo tratteggiando) ma che ha una grande utilità: la registrazione della discussione, infatti, permette il controllo della veridicità di quanto risulta dal verbale e tale garanzia dovrebbe essere apprezzata anche da chi continuerà a preferire la partecipazione personale all'assemblea.

- La verbalizzazione deve avvenire contestualmente, in modo da giungere alla fine dei lavori con un documento già pronto alla sottoscrizione di presidente e segretario estensore. Si tenga presente che le attuali piattaforme consentono anche il contestuale inoltro di documentazione nel corso della assemblea (cfr. Microsoft Teems, ad esempio). Se pur in molti contesti (vedi verbali assemblee di società, di consigli universitari, ecc.) è prassi consolidata la “verbalizzazione”  in un momento successivo alla chiusura dei lavori, tale prassi è senza dubbio sconsigliabile a maggior ragione per le  assemblee “digitali”, dove momenti di “distrazione” dal “video” sono più probabili. Ancor meglio se poi si può far affidamento sulla registrazione della discussione, che costituisce una garanzia ulteriore. In considerazione delle difficoltà tecniche che potrebbero insorgere con i collegamenti telematici, mi pare opportuno che il verbale sia redatto, letto nel corso della assemblea e da questa confermato progressivamente, a mano a mano che la discussione su ogni singolo punto viene chiusa. Se ne avvantaggerebbe la qualità della verbalizzazione. Che sia redatto con l'utilizzo di strumenti informatici e stampato o che venga manoscritto sugli appositi registri disponibili in commercio, il verbale dovrà essere reso disponibile per la trasmissione telematica mediante scansione digitale. Se il sistema informatico adottato (rectius: la piattaforma) lo consente, è cosa utile la contestuale allegazione del verbale.

La circolazione del verbale seguirà le forme della convocazione previste dal legislatore: via pec ai condomini che ne sono provvisti, in posta cartacea agli altri (preferibilmente, per gli assenti alla riunione, raccomandata A.R. per dare certezza iniziale al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c.).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si appalesa la necessità che il legislatore  intervenga con urgenza sull’argomento, per disciplinare le modalità  di svolgimento della assemblea prevedendo la possibilità del  loro svolgimento mediante videoconferenza, non limitandosi ad una generica previsione di tale modalità ma disciplinando in modo chiaro ed esaustivo i criteri da seguire affinché l’assemblea  si svolga nel rispetto dei diritti  dei condòmini e della legittimità, efficienza ed efficacia dei  deliberati da essa  adottati.  

*************

IPOTESI DI “convocazione” di assemblea, così articolata:

Fac simile di avviso di convocazione         

     CONDOMINIO  “………..”          Via............... n. xxx – NAPOLI  

 c/o …..........(Tel. )

* * * * *

A causa delle limitazioni sancite dal DPCM dell'8 marzo 2020 (attuativo del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6; tale DPCM, all'art. 2, 1° co., lett. B.), ha bandito eventi di qualsivoglia natura svolti in luoghi sia pubblici, che privati, in relazione al distanziamento tra persone, allo stato risulta difficile organizzare una assemblea con le consuete modalità. Tuttavia, attesa l’urgenza degli argomenti da trattare, ho ritenuto opportuno e necessario organizzare una “assemblea da remoto” mediante videoconferenza. A tal fine, in calce al presente avviso sono riportate le linee guida che ciascun condòmino è tenuto ad osservare a tutela del suo diritto a partecipare alla assemblea, nonché per la legittimità ed efficacia delle deliberazione che verranno adottate.

* * * * *

Convocazione di assemblea  da remoto

La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea dei condomini che si terrà, in prima convocazione, il giorno  23 MAGGIO 2020, alle ore 12, ovvero, in mancanza del raggiungimento del numero legale, il successivo 24 MAGGIO 2020, alle ore 18,00,   presso la sede Assocond in Napoli al Largo Ferrantina a Chiaia n. 10, quale “ sede fisica” e, contestualmente,  presso “le sedi virtuali”  che saranno scelte dai  condòmini che opteranno per la partecipazione da remoto, per discutere sugli argomenti posti all’ordine del giorno appresso  riportato. . Si avvertono i sigg.. condomini che l’ assemblea da remoto si terrà con “modalità telematica” da remoto, e termini appresso indicati, 

ordine del giorno

1)   approvazoine  bilancio consuntivo 2019, ………….

2)   attivazione procedimento di mediazione ……

3)   ratifica degli interventi urgenti posti in essere dall’amministratore al fine di scongiurare lo stato di pericolo dovuto a crollo del solaio di copertura, ratifica della spesa occorsa.

4)   programmazione dei successivi interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino dello stato dei luoghi in seguito al crollo del solaio di copertura

5)   diffida sindacale per la rimozione del pericolo…..

6)   varie ed eventuali

Napoli, f.to digitalmente     L’Amministratore 

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Delega:  Il sottoscritto _______________________________ delega il Sig. _______________________ a rappresentarlo all’assemblea dei condomini del fabbricato del........in Via …..........n. 362 che si terrà nei giorni  19 e 20 maggio   2020 rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, ratificando sin da ora l’operato dello stesso.

Napoli, ___/___/_______                 

In Fede ________________  

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LINEE GUIDA (Informativa da porre in calce all’avviso di convocazione).

Al fine di consentire la partecipazione alla assemblea dei condòmini tutti ed il  regolare svolgimento della stessa, attesi gli impedimenti di legge per lo svolgimento della assemblea nelle forme tradizionali, la presente assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sarà svolta in modalità telematiche. Preliminarmente si invitano i condòmini a dotarsi di un supporto telematico (PC, smartphone, tablet, ecc.) e di accedere alla piattaforma Microsoft-Teams.

Qualora il condòmino non avesse la possibilità di partecipare alla assemblea in teleconferenza, egli potrà tanto delegare altra persona (anche non condòmino), come da delega posta in calce all’avviso di convocazione. Potrà, inoltre accordarsi con altro condòmino, che abbia la disponibilità di collegarsi da remoto,  per la partecipazione comune alla assemblea, preavvertendo l’amministratore almeno TRE giorni prima della assemblea e dandone successivamente   conferma al  Presidente della assemblea all’atto del collegamento in videoconferenza.

La partecipazione alla assemblea da remoto avviene con le seguenti modalità: - collegandosi al link che sarà tempestivamente comunicato dall’amministratore  a mezzo  e.mail

E’ opportuno che il condòmino si colleghi prima dell’orario fissato della assemblea (almeno 10/20 minuti), sia per verificare la corretta funzionalità del sistema che per consentire la annotazione  a verbale della sua partecipazione.

Si avvisa che l’assemblea sarà videoregistrata. Chi non volesse essere ripreso potrà collegarsi oscurando la modalità “video”. Ciascun condòmino, una volta collegatosi, dovrà lasciarsi identificare dal Presidente il quale né farà annotare la presenza nel verbale della assemblea. Ciascun condòmino è tenuto a compilare la “scheda di partecipazione(che si allega), da far pervenire all’amministratore nel predetto termine di tre giorni, onde consentire all’amministratore l’organizzazione per lo svolgimento della assemblea. La comunicazione della propria partecipazione da remoto  e del proprio assenso a tale modalità  può  avvenire con qualsiasi mezzo, anche a mezzo s.m.s ovvero messaggio wathsu, ecc. . Mi scuso per aver messo in discussione tanti argomenti all’o.d.g.. Purtroppo i problemi sono tanti e di  ogni giorno se ne presentano di nuovi, specie per quanto attiene ai problemi  legati alla “sicurezza del fabbricato”,  problemi che richiedono, tutti,  una soluzione tempestiva ed esaustiva Resto a disposizione dei condòmini per fornire loro qualsivoglia chiarimento. Cordiali saluti

Napoli, 5 maggio 2020. f.to digitalmente l’amministratore          

Scheda di partecipazione all’assemblea  da compilare a cura del condomino  (allegata all’avviso di convocazione della assemblea del 19/20 maggio 2020 – da restituire tempestivamente all’amministratore)

  * * * * * *

Egregio Amministratore, Io sottoscritto/a _________________________ (nato/a a _________ il ________) (cf. ________________), residente in _____________  alla Via _________________

(CAP______),  condòmino/a, in quanto proprietario/a -  usufruttuario/a (cancellare la voce che non interessa) dell’unità immobiliare sita  al piano ____ della scala ____contrassegnato come interno ______ dichiaro di eleggere domicilio ai fini dei rapporti con questo condominio al seguente indirizzo:    ___________ ___________________________________.

Dichiaro, inoltre, di acconsentire a che gli avvisi di convocazione delle assemblee e che ogni altra comunicazione da parte di questo condominio  mi possa essere inoltrata anche a mezzo : e.mail – s.m.s. – watshup ovvero a mezzo __________. (cancellare le voci che non interessano) impegnandomi a dare conferma della ricezione del relativo  dell’avviso entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 Dichiaro inoltre:

 a)    di avere la disponibilità della strumentazione idonea per connettermi in video conferenza all’assemblea condominiale e, quindi,

b)   di acconsentire allo svolgimento della assemblea da remoto (videoconferenza) con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, impegnandomi ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in tema di contenimento della epidemia COVIN-19 in specie in ordine al cd. distanziamento sociale

OVVERO

c)    che intendo partecipare alla assemblea, tuttavia, non avendo la disponibilità  della necessaria strumentazione,  chiedo di poter fruire della ospitalità di altro condòmino oppure di partecipare nella “sede fisica” fissata  presso lo studio dell’amministratore o presso altra sede dallo stesso indicata.  Sarà mia cura darle conferma di tale circostanza. In ogni caso, qualora non mi fosse possibile partecipare personalmente, mi impegno sin da ora a farmi rappresentare da un delegato, precisando che, in mancanza, il Condominio dovrà ritenersi esonerato da ogni responsabilità per la mia eventuale mancata partecipazione e di non aver  nulla da eccepire a che l’assemblea venga svolta con modalità remota come innanzi indicata.

OVVERO   

d)   Che non intendo partecipare alla riunione in video conferenza, benché sia in possesso della  strumentazione adeguata e sia in grado di utilizzarla, ma che, tuttavia, nulla ho da eccepire a che la riunione si svolga in modalità telematica. .

Napoli, _________ - In fede  _____________________ (allegare fotocopia di un documenti di riconoscimento).     

Avv. Antonio Bocchetti, Presidente della sezione Campana dell’ASSOCOND-CONAFI, Associazione Italiana Condòmini.

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