Cartella notificata a soggetto diverso dal destinatario: quando è necessaria la raccomandata informativa

Cartella notificata a soggetto diverso dal destinatario: quando è necessaria la raccomandata informativa

Con la sentenza n. 8700/2020, pubblicata l’11 maggio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’obbligo o meno dell’invio della raccomandata informativa ai fini della validità della notifica di una cartella di pagamento che non viene consegnata nelle mani del destinatario.

Giovedi 21 Maggio 2020

IL CASO: La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una società avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati la quale deduceva, tra l’altro, l’illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento sulla scorta delle quali era stato emesso il suddetto preavviso.

Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale, la quale dichiarava anche il difetto di giurisdizione relativa ai crediti di natura non tributaria indicati nel preavviso impugnato. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame interposto dalla società contribuente. I Giudici di secondo grado ritenevano regolare la notifica delle cartelle di pagamento in quanto l’invio della raccomandata informativa è previsto dal comma 4 dell’art. 139 c.p.c. sono nel caso di notifica al portiere o al vicino e non nel caso, come quello esaminato, di notifica a mani del figlio convivente del legale rappresentante della società contribuente (per una cartella) e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti (per le altre due cartelle).

La vertenza veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla società contribuente la quale deduceva la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 60, comma 1, lett. b-bis), per aver la Commissione Tributaria Regionale ritenuto regolare la notifica delle cartelle di pagamento, nonostante la mancanza di prova dell’invio delle raccomandate informative prescritte.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale che ha individuato nel comma 4 dell’art. 139 c.p.c. l’unica fonte dell’invio della raccomandata informativa al destinatario della notifica, ed ha accolto nel merito il ricorso originario della società contribuente.

Secondo gli Ermellini:

1. l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, richiede l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017);

2. nessuna incidenza può essere attribuita alla circostanza che le notifiche delle cartelle erano state eseguite a mani del figlio del socio accomandatario della società contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società. Ciò in quanto il comma 1, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alla lettera b-bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell'atto (da identificarsi, nel caso di specie, nel legale rappresentante - socio accomandatario - della società).

Pur volendo aderire alla tesi dell’Agente della Riscossione, secondo la quale la raccomandata informativa non sarebbe necessaria nel caso in cui la notifica venga eseguita, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., nelle mani di una persona addetta alla ricezione degli atti, hanno concluso i giudici di legittimità che “la distinzione corretta da effettuare sarebbe la seguente:

a) se la notificazione viene eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni (nozione allargata di destinatario; soggetti da equipararsi al destinatario della persona giuridica in base al principio dell'immedesimazione organica), non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie (solo il portinaio non dipendente, e che non si qualifichi incaricato alla ricezione, non ha, infatti, alcun rapporto con l'organizzazione collettiva);

b) la notificazione effettuata alla persona addetta alla sede o al portiere dello stabile richiederebbe, invece, la successiva spedizione della ulteriore raccomandata (così come richiede l'avviso di cui all'art. 660 c.p.c., u.c.)”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.8700/2020

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