Notifica cartella di pagamento ad una società: la disciplina applicabile

A cura della Redazione.
Notifica cartella di pagamento ad una società: la disciplina applicabile

Nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che può anche non essere di tipo lavorativo.

Venerdi 23 Maggio 2025

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13494 del 20 maggio 2025.

Il caso: La società Delta S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso sollecito di pagamento e sottese cartelle esattoriali.

La società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell’art. 7 legge 20/11/1982, n. 890 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto legittima la notifica delle cartelle sottese al sollecito di pagamento, sebbene effettuata mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario («a mani di ... persone con la qualifica di addetti alla sede») senza successivo invio della raccomandata informativa.

Per la Corte il motivo è infondato: sul punto svolge le seguenti considerazioni:

a) nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza;

b) la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato;

c) nel caso in esame, i giudici di merito, dato atto che il piego era stato consegnato presso la sede della società a mani di persona, ivi rinvenuta, qualificatasi come «addetta alla ricezione», hanno correttamente affermato che i due elementi fattuali della presenza della consegnataria e della sua dichiarazione di essere incaricata alla ricezione della posta al destinatario consentivano di desumere l’esistenza di un rapporto di carattere continuativo, quanto meno di fatto, tra la società e la consegnataria; l'appellante dal canto suo non aveva in alcun modo provato l’estraneità della consegnataria alla sfera giuridica della destinataria.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 13494 2025

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