Con la sentenza n. 6112/2018, pubblicata il 14 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione relativa alla validità o meno della notifica di un atto ad una società ai sensi degli articoli 140 e 143 cpc o con le modalità di deposito degli avvisi ex legge 890/1982, contenente le modalità di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale.
Martedi 20 Marzo 2018 |
I Giudici di Piazza Cavour, con la suddetta decisione hanno confermato il proprio orientamento sul punto ribadendo che tali modalità di notifica non sono previste dall’articolo 145 cpc., che disciplina le modalità di notifiche alle persone giuridiche.
IL CASO: Nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi veniva instaurato il giudizio di accertamento del credito vantato dalla creditrice nei confronti della società esecutata. Nel suddetto giudizio di accertamento, quest’ultima società rimaneva contumace.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando al pagamento delle spese di lite sia la debitrice esecutata sia la società terza pignorata. Quest’ultima impugnava la sentenza di primo grado.
Anche nel giudizio di secondo grado, la società esecutata non si costituiva e l’appello veniva rigettato. Pertanto, la terza pignorata proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140 - 143 c.p.c. - 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8, artt. 160, 164, 165 e 166 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 62 e ss., art. 291 c.p.c., art. 354 c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della debitrice esecutata, ritenendo valida la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, mentre la stessa sarebbe da considerare inesistente e/o nulla ed improduttiva di effetti non potendo ritenersi effettuata nei confronti della società destinataria, non essendo stato indicato il nominativo del legale rappresentante e non risultando nel resto dell'atto "l'indicazione del soggetto a ciò preposto", con violazione di quanto disposto dall'art. 145 c.p.c. e conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di contumacia della società esecutata.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto non validamente effettuata la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado alla società debitrice e, pertanto, ha accolto il motivo del ricorso con rinvio della causa al Tribunale, osservando che:
è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, se la consegna venga effettuata a persone abilitate a ricevere il piego.
In assenza di persone abilitate a ricevere il piego deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale. Infatti l'art. 145 c.p.c., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (Cass., ord., 13/09/2011, n. 18762);
in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145 c.p.c., comma 1, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. 13/12/2012, n. 22957);
il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass. 30/01/2017, n. 2232).
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.