Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori, nella loro qualità di eredi di R.S. deceduto in conseguenza di un sinistro stradale, il giudice di primo grado, accertata la esclusiva responsabilità di B.G., accoglieva la domanda e condannava i convenuti (il responsabile dell'incidente stradale e la sua compagnia di assicurazioni) al risarcimento di tutti i danni come richiesto da parte attrice.
La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello principale, riliquidava il danno subito dagli attori nelle seguenti somme, ripartite tra gli eredi, in luogo di quelle determinate dal primo giudice: al primo erede la somma complessiva di Euro 198.710,61 dei quali Euro 190.000,00 per il danno non patrimoniale, Euro 4.276,15 per il danno biologico, Euro 4.434,46 per le spese funerarie, oltre accessori; per il secondo erede Euro 190.000,00 e il terzo erede Euro 80.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per Cassazione gli eredi, lamentando: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, artt. 3 e 32 della costituzione; violazione delle tabelle per il calcolo del danno alla persona del Tribunale di Firenze. Art. 360 n. 5 c.p.c.: per insufficiente e contraddittoria motivazione (in riferimento al danno morale); b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, artt. 2, 29, 30 e 32 costituzione. Art. 360 n. 5 c.p.c.:per insufficiente e contraddittoria motivazione (in riferimento al danno esistenziale).
Quanto al punto a), per i ricorrenti la Corte d'appello da un lato non ha sufficientemente motivato la non adeguatezza del criterio applicato dal giudice di primo grado e dall'altra ha semplicemente affermato, senza alcuna spiegazione, l'opposto di quanto dichiarato dal Tribunale e cioè che il criterio utilizzato nel distretto era quello della liquidazione del danno da morte di un congiunto e non quello utilizzato dal Tribunale.
Quanto al punto b) sostengono i ricorrenti che il danno esistenziale è stato da loro provato come dimostra la decisione del Tribunale di Firenze, mentre la Corte d'appello, con una insufficiente motivazione, ha escluso il suddetto danno.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 336/2016, rigetta il ricorso ritenendo infondate le censure sollevate dai ricorrenti e sui punti evidenziati osserva e ribadisce quanto segue:
a) Sul danno morale: per la Corte la liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità.
L’impugnata sentenza, osserva la Corte, ha ritenuto che la liquidazione del danno morale effettuata dal Tribunale non fosse adeguata, avendo liquidato 1/3 e un 1/4 della somma che sarebbe spettata al danneggiato per una invalidità del 100%, invece di adoperare le apposite tabelle che prevedono un limite minimo ed uno massimo per la liquidazione del danno per la morte di un congiunto.
Pertanto, conclude la Corte, “entro i ristretti limiti in cui l'ordinamento giuridico può fare fronte a vicende dolorose e tragiche come quella in esame, si deve ritenere che la
decisione impugnata non si sia discostata dai criteri in base ai quali il risarcimento dei danni morali può essere quantificato ed ha a ciò provveduto con valutazione equitativa adeguatamente motivata e non suscettibile di riesame in questa sede.”
b) Sul “danno esistenziale”: la Corte ribadisce che non “è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.
Nella fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell'esistenza.