Divorzio: valutabile dal giudice il rifiuto del coniuge di produrre la documentazione bancaria

Divorzio: valutabile dal giudice il rifiuto del coniuge di produrre la documentazione bancaria
Lunedi 25 Gennaio 2016

Instaurato un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio da parte dell'ex marito volto a far revocare l'assegno divorzile disposto in favore dell'ex coniuge, il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, dopo, in sede di reclamo, respingevano la domanda di revisione con compensazione delle spese, non ritenendone sussistenti i presupposti.

Il coniuge obbligato propone quindi ricorso per Cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello sotto un duplice profilo:

  1. in primo luogo la Corte territoriale, ai fini della quantificazione del contributo al coniuge divorziato, pur avendo dato atto che la signora M. aveva iniziato una convivenza con altra persona, aveva erroneamente e ingiustificatamente negato ingresso alla prova testimoniale tempestivamente richiesta dal'ex marito, volta a dimostrare che la donna aveva instaurato una convivenza more uxorio stabile da circa tre anni;

  2. inoltre, la Corte territoriale, che con proprio provvedimento aveva chiesto il deposito dei documenti relativi ai propri conti correnti bancari da parte di entrambe le parti (ordine a cui aveva ottemperato solo l'ex marito), non aveva tratto le dovute conseguenze dalla mancata reciproca discovery delle risultanze bancarie: di conseguenza il giudice del reclamo non aveva valutato le opposte consistenze patrimoniali mobiliari se non in modo unilaterale, tenendo presenti solo quelle del marito e assicurando così all'altro coniuge la possibilità di interloquire sui risparmi e flussi di conto corrente posseduti dall'ex coniuge e non il contrario, ignorandosene l'esistenza e la consistenza.

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 225/2016, accoglie il ricorso dell'ex marito e cassa la sentenza con rinvio, e in merito alle doglianze sollevate dal ricorrente specifica i seguenti principi di diritto:

    Quanto al punto sub.1), la Corte richiama un principio di diritto più volte enunciato(v.d Sez.1, Sentenza n. 6855 del 2015) secondo cui “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivemmo matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.

    Quindi il ricorrente, ai fini della quantificazione del proprio contributo al coniuge divorziato, ha fondatamente censurato la mancata istruttoria volta ad accertare l'esistenza di una famiglia di fatto, nel frattempo costituita dall'ex moglie, ciò che - alla luce del principio riportato sopra - rende la richiesta rilevante ed ammissibile.

Quanto al punto sub. 2), per la Suprema Corte il giudice distrettuale ha errato a non trarre le dovute conseguenze dalla mancata reciproca discovery delle risultanze bancarie, una volta che ne aveva ordinato il deposito ad entrambe, ottenendo il rispetto solo da una delle due in contesa; infatti, pur avendo il giudice, al riguardo, poteri discrezionali, è principio acquisito che “l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Comma 2.

Ovviamente, conclude la Corte, quando la richiesta è di tipo simmetrico e rivolta ad entrambe le parti, un tale comportamento risulta neutro ove le medesime abbiano osservato lo stesso contegno (positivo o negativo) ma non quando una abbia lealmente eseguito la richiesta e l'altra no; pertanto, “in tali casi, il giudice ove ritenga di utilizzare la documentazione fornita dalla parte che abbia lealmente cooperato dando riscontro alla richiesta, deve anche spiegare come abbia valutato il comportamento negativo dell'altra, a pena di difetto di motivazione, rilevabile avanti a questa Corte.”

Testo dell' ordinanza n. 225/2016

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