E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 il D.M. 19 gennaio 2016 del Ministero della Giustizia concernente l'attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 16 comma 10 D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012 n. 221 limitatamente al settore Civile.
Si legge nell'art. 2 del predetto decreto che l'art. 16 comma 10 trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.
Qualche giorno fa il Ministro Orlando aveva preannunciato l'introduzione del PCT anche presso la Corte di Cassazione, sottolineando che “questo risultato non sarebbe stato possibile senza la forte adesione che al processo civile telematico hanno contribuito a dare in questi 18 mesi avvocati magistrati e personale amministrativo, negli uffici di primo e secondo grado, e senza la determinante collaborazione della Cassazione con gli uffici ministeriali per la predisposizione delle misure organizzative necessarie».
Qui di seguito il testo del decreto.
DM 19/01/201
DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 2016 (1).
Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nellalegge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2016, n. 16.
(2) Emanato dal Ministero della giustizia.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti d'appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 16;
Vista la richiesta di emissione del predetto decreto formulata dalla Corte di cassazione del 5 dicembre 2014, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;
Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli degli ordini degli avvocati;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
E' accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione.
Art. 2.
L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.