Il pedone attraversa in assenza di strisce? Le assicurazioni responsabili anche per lite temeraria

Il pedone attraversa in assenza di strisce? Le assicurazioni responsabili anche per lite temeraria
Il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 2428/2015 si è pronunciato in merito alla responsabilità degli enti assicurativi nel caso di investimento di un pedone che attraversa in assenza delle strisce pedonali.
Venerdi 22 Gennaio 2016

Nello specifico, un pedone, nel mentre stava attraversando la strada in un tratto privo di strisce pedonali, veniva investito da un'autovettura che procedeva a forte velocità; a causa della frenata, l'auto che stava sopraggiungendo in quel momento colpiva la prima autovettura, spingendola sopra il pedone già a terra.

Il danneggiato cita in giudizio avanti al Tribunale adito entrambe le assicurazioni delle due autovetture coinvolte: all'esito dell'istruttoria, il giudice accerta e dichiara che il sinistro è imputabile alla  responsabilità delle due autovetture nella misura rispettivamente del 95% e del 5% e pertanto stabilisce che le due assicurazioni convenute, titolari del contratto assicurativo con i proprietari delle autovetture, debbano essere condannate al risarcimento del danno in favore dell'attore, in virtù della operatività della clausola di manleva.

Ma quel che è più interessante è che il Tribunale di Tivoli, nel liquidare le spese di giudizio, condanna le compagnie di assicurazione al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., motivando tale decisione sulla base del rilievo che le assicurazioni non hanno liquidato il danno ed hanno resistito in giudizio “enfatizzando elementi del tutto trascurabili o equivoci(il pedone non ha attraversato fuori dalle strisce, ma in assenza di esse”).

Hanno peraltro “approfittato”, per il Tribunale, della circostanza che il pedone è uno straniero senza fissa dimora, elemento, questo che notoriamente gioca a sfavore della vittima, che difficilmente ha accesso alla giustizia.

Il Tribunale continua individuando la funzione dell'istituto dell'art. 96 c.p.c.: esso ha lo scopo di disincentivare le cause strumentali e deve essere parametrato alla capacità e alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che la parte colposamente resistente vanta nei confronti dell'avente ragione.

Del resto, si legge in sentenza, l'enorme contenzioso, (che rallenta ulteriormente la giustizia), che vede soccombenti le compagnie assicuratrici è generato dalle compagnie stesse nel tentativo di indurre le parti ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi per non dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia.

Per il Tribunale, tali comportamenti non devono essere tollerati, perchè da un lato si traducono in un vantaggio per l'impresa di assicurazione e dall'altro non fanno che alimentare il contenzioso.

Per tali motivi, le due assicurazioni vengono condannate, oltre al risarcimento del danno, anche al pagamento delle spese di C.T.U., delle spese legali, e di una somma ex art. 96 c.p.c. pari al quadruplo delle spese processuali.

Testo della sentenza

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