Istanza di sospensione dell'esecuzione rigettata: il creditore può comunque instaurare il giudizio di merito

Istanza di sospensione dell'esecuzione rigettata: il creditore può comunque instaurare il giudizio di merito

Con l’ordinanza n. 26233/2021, pubblicata il 28 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sussistenza o meno dell’interesse del creditore ad instaurare, nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, la fase di merito, nel caso in cui nella fase sommaria il giudice abbia rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione formulata dal debitore, al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento delle spese legali della fase incidentale e la dichiarazione di infondatezza dell’opposizione.

Venerdi 1 Ottobre 2021

IL CASO: un debitore proponeva opposizione all’esecuzione presso terzi promossa in suo danno da un creditore. All’esito della fase cautelare, il giudice rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione formulata dal debitore senza nulla statuire in merito alle spese del procedimento. Successivamente il creditore procedeva ad instaurare il giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace, competente per valore, chiedendo che venisse accertata l’infondatezza dell’opposizione e venisse disposta la condanna del debitore al pagamento delle spese legali anche della fase cautelare.

Il Giudice di Pace dava torto al creditore che, pertanto, impugnava la sentenza di primo grado. Il gravame veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale il quale riteneva l’insussistenza dell’interesse ad agire da parte del creditore in merito alle spese della fase cautelare, in quanto tale richiesta doveva essere formulata attraverso il rimedio del reclamo, di cui all’art. 669 terdecies. L’indomito creditore sottoponeva la questione alla Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: I giudici di legittimità hanno accolto il primo motivo del ricorso con il quale il creditore originario aveva dedotto l’erroneità della decisione impugnata per aver escluso l’interesse di quest’ultimo ad agire con il giudizio di merito e rinviato la causa al Tribunale.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ragionamento dei giudici di merito distonico rispetto all'orientamento, maturato nell'ultimo decennio a ritroso, da parte degli stessi giudici di legittimità, che riconoscono al creditore procedente la legittimità di instaurare la causa di merito, anche se vittorioso nella fase di sospensiva — nel senso di avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutato — al fine di ottenere una statuizione circa l'infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese, nel caso in cui questa non sia stata effettuata dal giudice della fase cautelare endoesecutiva (Cass. n. 3019 del 09/02/2021).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.26233 2021

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