Personale militare e attivitą politica

Personale militare e attivitą politica

La tutela del principio di neutralità “politica” delle Forze Armate e la possibilità per il militare di iscriversi ad un partito o di assumere all’interno della formazione partitica una carica statutaria.

Sabato 2 Ottobre 2021

L’art. 1483 del Codice dell’Ordinamento militare stabilisce che “Le Forze armate devono in  ogni  circostanza  mantenersi  al  di fuori dalle competizioni politiche. 2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma  2 dell'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare  a  riunioni  e manifestazioni di  partiti,  associazioni  e  organizzazioni politiche, nonchè di svolgere propaganda a favore o contro  partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.”

Il comma 2 dell’art. 1350  statuisce che “Le disposizioni in materia di disciplina militare si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.

L’art. 751, comma 1 n.9, del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), infine, stabilisce che può essere punito con la sanzione della consegna di rigore il “comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice)”.

Delineato il quadro normativo di riferimento, è necessario chiedersi se la dizione “Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche” possa implicare un generalizzato divieto anche per i singoli appartenenti alle Forze Armate di partecipare alle “competizioni politiche” e, dunque, anche di iscriversi a partiti, imponendo ad ogni singolo militare di un rigido dovere di assoluta estraneità rispetto all’attività politica. E’ evidente che la privazione della facoltà di iscriversi a partiti politici comporterebbe l’automatica impossibilità di partecipare attivamente e fattivamente alle attività politiche delle formazioni partitiche.

Orbene, l’art. 49 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Il successivo art. 98, terzo comma, aggiunge che “Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero”.

La facoltà di partecipare alla vita politica della Nazione mediante l’iscrizione a partiti politici rappresenta, quindi, un diritto politico fondamentale di ogni cittadino che può essere limitato per specifiche categorie di cittadini, tra cui “i militari di carriera in servizio attivo”, a mezzo di una legge che, in quanto recante un’eccezione ad un principio costitutivo della Repubblica, non può essere che interpretata in forma restrittiva.

Ciò posto si osserva che l’art. 1465 del C.o.m. al primo comma statuisce espressamente che “Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini” affermando, quindi, l’assoluta identità di condizione giuridica del cittadino in armi rispetto agli altri; la mera iscrizione ad un partito non implica necessariamente una forma di partecipazione alla competizione politica o alle attività della formazione politica; l’articolo 1483 del C.o.m. non contiene riferimenti diretti ed univoci alla facoltà del singolo militare di iscriversi a partiti politici.

In buona sostanza, la dizione legislativa secondo cui “Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche” di cui all’art. 1483 C.o.m., non solo non menziona in alcun modo il singolo militare ma neanche ne perimetra in senso riduttivo la libertà di associazione a fini politici. Tale norma, infatti, assume pieno significato nell’ imporre alle “Forze Armate” in quanto istituzione di non prendere in alcun modo parte alle competizioni politiche.

In conclusione, la mera iscrizione di un appartenente alle Forze Armate ad un partito politico costituisce un comportamento lecito che non può essere sanzionato dall’Amministrazione militare.

Laddove il militare, però, non si limiti ad iscriversi ad un partito politico ma eserciti attività politica, impegnandosi politicamente ed assumendo anche cariche all’interno di una formazione politica, cambiano i termini della questione in quanto la conseguente esposizione sociale e mediatica dell’interessato comporta lo svolgimento proprio di quell’attività di “propaganda politica”, espressamente vietata dall’art. 1472, comma 3, C.o.m., andando ad interferire con il principio di estraneità delle Forze Armate alle competizioni politiche.

Il Codice dell’Ordinamento militare, infatti, stabilisce che i militari candidati ad elezioni possono sì “svolgere liberamente attività politica e di propaganda”, purché “al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile” e, comunque, sono ex lege collocati “in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale” (art. 1484) e che, in caso di effettiva elezione a cariche politiche, i militari interessati sono posti d’ufficio in aspettativa sin “dall’atto della proclamazione degli eletti” (articoli 903 e 1488 C.o.m.).

Le citate disposizioni normative, quindi, creano l’opportuna separazione fra l’esercizio del diritto di elettorato passivo relativo a “cariche politiche” ed attività di servizio evitando che il militare impegnato in campagna elettorale, o  eletto ad una “carica politica” possa svolgere contestualmente attività istituzionale. Si impedisce in tal modo ogni possibile coinvolgimento, anche indiretto, della Forza Armata di appartenenza del militare nella competizione politica.

Concludendo, a tutela del principio di neutralità “politica” delle Forze Armate il singolo militare può sì iscriversi ad un partito ma non può mai assumere all’interno della formazione partitica alcuna carica statutaria neppure di carattere onorario.

Appare utile evidenziare, infine, un distinguo operato dal Tar Puglia con la recentissima sentenza n. 136/2021 fra  la partecipazione ad un partito politico e l’appartenenza e il supporto ad una lista civica. Rispetto a tale ultima situazione nella quale può essere coinvolto un militare il tribunale ha ritenuto non rinvenibile “di per sé quella caratterizzazione politico ideologica di particolare significatività, tipica invece delle liste elettorali dei partiti nazionali, tale da pregiudicare il principio di estraneità delle forze armate alle competizioni elettorali e da ledere quindi la ratio sottesa alle norme dell’ordinamento militare che limitano il coinvolgimento e la partecipazione dei militari alla vita politica. In altri termini, se il senso di dette norme è da ravvisare nella necessità di tutelare la funzione di garanzia e la terzietà ideologica delle Forze Armate come istituzione imparziale al servizio della collettività, l’eventuale attività politica svolta in favore di un’istanza di partecipazione civica a livello meramente locale non sembra realisticamente intaccare il nucleo concettuale di detta ratio, non apparendo pertanto in alcun modo lesiva delle norme sopra ricordate.

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