L'ipoteca legale dell'ADR non è un atto di esecuzione e quindi non deve essere preceduta dall'intimazione di pagamento, ma è necessaria la comunicazione preventiva che risponde ai principi costituzionali di trasparenza e del diritto di difesa del contribuente.
E’ sempre nulla l’ipoteca legale non preceduta dalla comunicazione preventiva di ipoteca, la mancata notifica dell’intimazione di pagamento è ininfluente, attesa la natura cautelare dell'ipoteca.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 28708 del 09/11/18, che ha rigettato il ricorso di Equitalia. L’agente della riscossione impugnava la decisione della Ctr che aveva confermato l’annullamento dell’ipoteca per la mancata notifica dell’intimazione prevista dall’art.50 dpr 602/73. Secondo la Ctr l’ipoteca era illegittima poiché non preceduta dalla notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, dpr 602/73.
In verità, con L 106 del 2011 è fatto obbligo di notificare la comunicazione preventiva e non l’intimazione di cui all’art50 dpr 602/73, atteso che l’ipoteca legale è atto cautelare, non esecutivo. Di contro, la decisione della ctr sanciva la natura esecutiva dell’ipoteca, dando una differente lettura dell’art.77 e 50, comma 2 del dpr 602/73, sebbene l’art.49 dpr 602/73 riconosca gli atti cautelari nella riscossione a mezzo ruolo.
Con sent n19667 del 18/09/14 le SSUU hanno introdotto,con efficacia retroattiva, il principio secondo cui: l’ipoteca dell’AdR non è un atto di esecuzione, che le stesse SSUU, di contro avevano sancito con sent 4077/2010, affermando la natura prodromica all’esecuzione, ma è andata oltre, superando la precedente impostazione e riconoscendo natura cautelare alternativa e svincolata dall’esecuzione forzata.
Secondo le SSUU la norma è retroattiva, poiché sebbene la legge 106/2011 sia inapplicabile ai giudizi antecedenti, essa testimonia l’adesione del legislatore ad un orientamento affermato in precedenza dalla giurisprudenza, che richiama l’art.6 della L 212/2000, sostenendo la necessità della previa notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, per evidenti esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa. La Cassazione con l’ordinanza 28708 del 09/11/18 seppur abbia rilevato l’erronea interpretazione di legge della CTR in relazione al combinato disposto dell’art.50 e 77 del dpr 602/73, ha rigettato il ricorso di Equitalia, per carenza di cpi e ribadito la ratio decidendi: la comunicazione preventiva al contribuente è obbligatoria!