Infortunio RCA: pieno valore probatorio del modulo di constatazione amichevole

Infortunio RCA: pieno valore probatorio del modulo di constatazione amichevole

Per il Giudice di Pace di San Donà di Piave, il modulo di constatazione amichevole del sinistro fa piena prova: così è disposto nella sentenza n. 42 del 4/02/2016.

Lunedi 4 Aprile 2016

Il caso in esame: con atto di citazione l'attrice, premettendo che il suo velocipede era stato urtato da un autoveicolo, proveniente dal senso opposto di marcia, che nello svoltare a sinistra non le aveva dato la precedenza e così l'aveva urtata causandogli rilevanti danni, conveniva in giudizio il conduttore dell'autoveicolo nonché la compagnia assicurativa per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva la compagnia di assicurazione contestando sia l'an che il quantum.

Il Gdp adito, a seguito dell'istruttoria, si pronuncia per l'accoglimento della domanda attrice, facendo espresso riferimento al modulo di constatazione amichevole: in punto di an debeatur, per il giudice la dinamica dell'incidente, così come descritta da parte attrice, trova piena conferma nel CAI, modulo di constatazione amichevole, che è stato sottoscritto da entrambi i conducenti.

Il contenuto del documento, si legge nella sentenza, non può essere sconfessato da una dichiarazione successiva del conducente dell'autoveicolo resa in proprio favore a distanza di mesi dal sinistro: tale dichiarazione è una semplice allegazione e non una prova rigorosa idonea a contrastare quanto riportato nel CAI, che peraltro non è stato oggetto di alcuna azione volta a disconoscerne il contenuto.

In mancanza quindi di prova liberatoria contraria da parte della società convenuta, il CAI vale come piena prova ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni.

Accertata quindi la responsabilità del conducente dell'autoveicolo, il GdP prosegue nella quantificazione del danno: sulla base delle risultanze della CTU, e avuto riguardo all'età della vittima e all'entità delle lesioni subite, il giudice liquida il danno all'integrità psicofisica, il danno biologico da inabilità temporanea parziale, e il danno morale.

In riferimento al danno morale, il GdP, nel richiamare la sentenza n. 5057/2009, che ha recepito i principi sanciti dalle SS.UU. nella sentenza n. 26972/2008, precisa che la quantificazione del danno morale deve essere effettuata tenendo conto del concreto fatto lesivo, dei postumi del sinistro e del tipo di cure effettuate dal danneggiato.

In considerazione di tali parametri, il GdP, nel caso de quo, ritiene equo riconoscere il danno morale nella misura del 20% di quello biologico.

Testo della sentenza

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