Il Ddl n. 2953, che è attualmente all'esame del Senato e che introduce importanti novità nell'ambito del processo civile, al fine di migliorarne l'efficienza, prevede alcune integrazioni e modifiche alle norme in materia di esecuzione forzata:
a) prevista la obbligatorietà, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, della vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto emanato ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile;
b) dopo tre esperimenti di vendita dell'immobile senza che sia stata formulata alcuna offerta o istanza di assegnazione, è previsto che il G.E. disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all’esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile;
c) previsione della redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l’utilizzo della firma digitale e con l’indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
d) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all’ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa, con perseguibilità d’ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
e) previste alcune disposizioni in materia di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall’articolo 521-bis del codice di procedura civile: iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato; individuazione del soggetto che deve richiedere l’iscrizione; modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; procedibilità d’ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; consegna del veicolo da parte delle Forse di Polizia immediatamente dopo il controllo all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto;
f) emanazione dell’ordine di liberazione degli immobili pignorati all’atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l’immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore, e attuazione diretta dell’ordine da parte del giudice dell’esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti.