La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2169/2016 decide in merito alla validità di un accordo intervenuto tra avvocato e cliente alla fine della lite.
Venerdi 1 Aprile 2016 |
Con ricorso per cassazione, il sig. D.N. impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato il rigetto della opposizione proposta dal ricorrente al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali richiesto dell'avvocato C.F.
Tra i motivi di ricorso, il cliente lamenta il fatto che la Corte di Appello non aveva pronunciato la declaratoria di nullità del patto di quota lite, riferibile ad una scrittura privata che le parti avevano sottoscritto: in particolare la corte territoriale aveva escluso nella fattispecie la presenza di un patto di quota lite in quanto l'accordo sui compensi professionali, prodotto in giudizio dall'avvocato, era intervenuto successivamente alla conclusione del giudizio civile e del procedimento amministrativo per cui era stata prestata assistenza legale dall'avvocato, e pertanto la corte territoriale aveva deciso la controversia sulla base dell'accordo intercorso fra le parti.
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di secondo grado, osserva che “il giudice d'appello non ha omesso la pronunzia in ordine alla eccezione di nullità della scrittura privata esibita dall'avvocato C., che secondo il ricorrente sostanziava un patto di quota lite, ma ha adeguatamente motivato la sua decisione sul rilievo che il documento esibito, contenente un accordo sul pagamento delle prestazioni professionali già eseguite dall'avvocato C., non aveva le caratteristiche del patto di quota lite in quanto era stato stipulato alla conclusione di tutta l'attività difensiva svolta.”
Infatti, prosegue la Corte, per aversi patto di quota lite deve trattarsi di accordi intervenuti fra le parti prima dello svolgimento dell'attività difensiva e quindi stipulati effettivamente in violazione dell'art. 2233 c.p.c. in quanto collegano preventivamente il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto d'opera intellettuale alla partecipazione del professionista ad interessi economici finali della lite ed esterni alla prestazione professionale.