Infiltrazioni e muffe: la Cassazione ha stabilito che il condominio risponde ex art. 2051 c.c. anche se il difetto delle parti comuni è originario, quando omette gli interventi necessari a eliminarlo. L'illecito è permanente: la prescrizione dei danni decorre de die in diem, man mano che si verificano, e non dalla consapevolezza della causa.
| Mercoledi 7 Ottobre 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di responsabilità del condominio per i danni da custodia delle parti comuni, precisando il rapporto tra l'azione contro il costruttore e quella contro il condominio.
Le due pretese hanno presupposti distinti: l'una riguarda il vizio costruttivo, l'altra l'omessa manutenzione dell'esistente. Ne discendono conseguenze dirette sul piano della prescrizione, che non può essere ancorata al momento in cui il danneggiato ha scoperto la causa del difetto, e sulla possibilità di agire contro il condominio anche dopo aver già agito contro l'impresa.
Tizio e Caia, comproprietari di un appartamento in un edificio condominiale, lamentavano macchie di umidità e muffa nell'abitazione, dovute alla mancanza di coibentazione della facciata. Per quel difetto avevano già ottenuto, negli anni Novanta, la condanna dell'impresa costruttrice al risarcimento ex art. 1669 c.c.
Ricomparsi i problemi, nonostante un intervento di tinteggiatura deliberato dall'assemblea, avevano convenuto in giudizio il Condominio Alfa ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo il risarcimento dei nuovi danni manifestatisi qualche anno dopo e l'esecuzione degli interventi risolutivi. Il condominio aveva eccepito la prescrizione e la duplicazione di una pretesa già soddisfatta.
I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi:
La Corte ha esaminato per primo il secondo motivo, ritenendolo fondato e idoneo ad assorbire gli altri due, che attenevano alla gestione degli elementi istruttori in una ricostruzione della fattispecie ormai superata. Il ragionamento si articola nei seguenti passaggi:
Ne discende, quanto alla prescrizione, che la pretesa di risarcimento in forma specifica, mediante rimozione dello stato di fatto, non decorre dall'ultimazione dell'opera, perché la condotta illecita consiste nel mantenimento dello stato di fatto, che si protrae nel tempo (salvo il consolidarsi di una situazione di diritto che lo renda lecito). Il termine per il risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile decorre invece de die in diem, a mano a mano che i danni si verificano.
La Corte d'appello, assimilando l'illecito del condominio a quello del solo costruttore, ha errato nell'individuare gli elementi costitutivi della fattispecie e, di conseguenza, il momento iniziale del termine di prescrizione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione.
Il condominio risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni subiti dalle unità di proprietà esclusiva anche quando derivano da difetti costruttivi originari delle parti comuni, se non esegue gli interventi di conservazione e manutenzione straordinaria necessari a eliminarli; l'illecito è permanente, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente decorre dalla verificazione di ciascun danno, e non dalla conoscenza della causa del difetto o dall'ultimazione dell'opera.