Una delle problematiche che sta suscitando un acceso dibattito sulla applicazione del nuovo istituto processuale della Giustizia Riparativa è costituito dal necessario consenso della Vittima, sia o meno costituita Parte Civile in giudizio o, semplicemente, Parte Offesa.
| Mercoledi 7 Ottobre 2026 |
In primo luogo, un punto cruciale è quello rappresentato dalla rilevanza nel procedimento del diniego manifestato dall’offeso all’accesso dell‘imputato ai programmi previsti dalla normativa introdotta per la riparazione del danno subito specie peri reati più gravi come l’omicidio.
Come affermato in Dottrina, il nuovo Istituto sposta il baricentro del processo in direzione (e dalla parte) della Vittima, modificando l’assetto tradizionale dell’attuale processo penale fondato sulla dialettica tra Pubblico Ministero- Imputato-Giudice e, come tale, disciplinato dall’art 111 della nostra Costituzione con il cd. “Giusto Processo” che non tiene conto della vittima come destinatario ultimo delle decisioni del Giudice.
Ne consegue la necessità di verificare, in concreto, il ruolo ricoperto dalla stessa nel “nuovo” processo e i diritti processuali ad essa riconosciuti dalla Riforma Cartabia, sebbene ignorati dalla modifica in corso della disciplina, adottata dal Parlamento, in maniera erronea, attraverso il più generico ricorso all’art.24 Cost, come criticata sulle pagine di questa Rivista da chi scrive e dalla Dottrina più rilevante.
Sul punto controverso è utile ricordare che l’art 129-bis del CPP che disciplina l’accesso ai programmi di giustizia riparativa prevede nei primi tre commi che:
In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
Inoltre, a livello sovranazionale, il consenso informato della vittima costituisce la precondizione dello svolgimento della restorative justice programs in forza del richiamo operato dalla Direttiva 2012/29/UE che tutela la Vittima del fatto reato e posto a base della Riforma Cartabia con il D. Lgs 150/2022.
Il provvedimento, infatti, richiede che ciascuno Stato membro preveda nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime affinché alle stesse sia garantito un trattamento rispettoso della dignità personale durante tutto il procedimento giudiziario che comprenda la possibilità per la stessa di porre in discussione i provvedimenti assunti dal Giudice in favore dell’imputato ed in spregio degli interessi lesi della Vittima.
Pertanto, con tali premesse, non sussisterebbe alcuno appiglio, sia nella normativa emanata che nella giurisprudenza sviluppatasi sulla questione, per escludere ovvero limitare il consenso/dissenso della Vittima del reato all’accesso dell’imputato ai programmi riparativi benché risultino censurabili due punti essenziali del procedimento in essere atteso che la normativa non prevede che:
a) il consenso/dissenso venga raccolto dal Giudice e non dal Mediatore Penale in un momento successivo che, di per sé, potrebbe allungare i tempi del giudizio in corso senza garanzie di un esito positivo;
b) il dissenso della Vittima, non accolto dal Giudice, possa costituire motivo di impugnazione dell’Ordinanza di invio delle parti ad un Centro di Giustizia Riparativa, benché la Cassazione a SS UU abbia stabilito che tale diritto possa essere esercitato unitamente alla sentenza.
In senso differente dalla previsione normativa legislativa, la stessa Direttiva Europea ha stabilito che gli Stati membri garantiscano, come presupposto essenziale del procedimento riparatorio, che:
sia richiesto sempre il consenso della vittima e siano valutate come prioritarie le sue esigenze;
il consenso della vittima sia informato;
si possa ricorrere a tale istituto solo previo riconoscimento da parte dell'autore del reato delle sue responsabilità;
eventuali accordi siano raggiunti volontariamente;
il confronto tra le parti avvenga in modo riservato.
Pertanto, sebbene un punto essenziale della Direttiva citata richiedeva il riconoscimento del fatto accaduto da parte al solo «autore del reato» (art. 12 §1 lett. c)) esso non ha trovato alcun riscontro nella Legge di Riforma varata, in base alla necessità di garantire la non colpevolezza dell’imputato sino alla decisione finale come prevista dalla Costituzione all’art 27.
Va sottolineato, inoltre, che le prime applicazioni della nuova disciplina denotano la tendenza dei Giudici a considerare non necessario tale consenso per l’emanazione dei provvedimenti di accesso ai programmi di Giustizia Riparativa siccome dovuto ad una discutibile formulazione dell’art.129 bis CPP, che regola gli aspetti procedurali dell’Istituto, anche per questo divenuto oggetto di molte critiche da parte della Dottrina più autorevole.
Infatti, al comma 3 la controversa norma stabilisce che ”L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal Giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato”.
Tale erronea impostazione, che non prevede alcun obbligo per il Giudice di accertare il consenso/dissenso della Vittima all’accesso dell’imputato al procedimento riparatorio, ha già trovato alcuni riscontri importanti nelle prime decisioni emanate.
Tra di esse va segnalata, in particolare, quella assunta dalla Corte di Assise di Busto Arsizio, che, dopo la sentenza di condanna di primo grado e in pendenza dei termini per presentare l’appello, ha disposto l’invio dell’imputato condannato al Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano, nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero e delle Parti Civili costituite che avevano manifestato al Giudice l’assoluta indisponibilità ad incontrare l’imputato in sede riparativa stante la gravità del reato (anche quest’ultima non esclusa nella norma regolatrice - NdR )
In conseguenza, il provvedimento emanato dai Giudici Lombardi è stato, quindi, criticato sia sotto il profilo del ruolo della vittima aspecifica (“Un freddo provvedimento giudiziale che si limiti a prendere atto dell’indisponibilità dei familiari a partecipare a un percorso riparativo e contempli de plano, come equivalente funzionale, la rapida sostituzione delle vittime dirette con quelle aspecifiche brucia i tempi del dialogo, e probabilmente la disponibilità futura dei familiari della vittima a riporre fiducia nel sistema di giustizia”), sia sotto quello del potere valutativo dell’A.G. poiché, in assenza di una motivazione sull’effettiva utilità del programma nel caso concreto, sarebbe suscettibile di “deter- minare iniziative giudiziarie prevaricatrici delle strategie difensive dello imputato oppure poco attente alle ragioni della vittima diretta” (Cfr. Paola Maggio e Francesco Parisi: “Giustizia riparativa con vittima surro- gata o aspecifica: il caso Maltesi-.”, in Riv. Sistema Penale del 19 ottobre 2023).
A tanto, va aggiunto che non sono mancate neppure, da parte della Cassazione, sentenze dirette a garantire l’accesso al procedimento anche “senza la vittima” ovvero attraverso l’utilizzo di una c.d. “vittima surrogata”, la cui presenza alla mediazione, favorevole alle proposte riparatorie dell’imputato, sebbene del tutto estranea ai fatti, sarebbe il necessario viatico per ottenere dal Giudice procedente le attenuanti della pena per il reato più o meno grave da giudicare dopo un esito positivo della trattativa con la “vittima virtuale”.
Per contro, va ribadito che il vero intento perseguito dal Legislatore con ll nuovo Istituto era quello di avviare un procedimento che permettesse alla vittima e all'autore del reato di partecipare, se entrambi vi consentano, attivamente e liberamente alla risoluzione delle questioni rivenienti dal reato con l'ausilio di un terzo imparziale che la Legge individua nel c.d. facilitatore o mediatore, all’uopo, appositamente formato.
Altre sentenze emanate dalla Suprema Corte hanno optato per l’ammissione al procedimento dell’imputato anche senza il consenso della Vittima come, da ultimo, in un caso di Bancarotta Fraudolenta che ha escluso dalla decisione persino il Curatore Fallimentare, nonostante il notevole numero di parti offese rimaste fuori dal processo.
Infine, la Cassazione penale Sez. Terza, con la sentenza n. 8653, dep. il 5 marzo 2026, sempre in tema di giustizia riparativa, aveva stabilito che l’autorizzazione giudiziale all’invio dell’imputato presso un Centro di giustizia riparativa ai sensi dell’articolo 129-bis Cpp postula la verifica delle sole condizioni ostative tassativamente previste dalla norma che sono il pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e per gli interessati nonché la sussistenza del presupposto dell’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Tale affermazione è scaturita da un’analisi dell’art. 44,co.1,D.Lgs. 150/22 che prevede espressamente che i programmi di giustizia riparativa “siano accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità e che né la mancata ammissione del fatto da parte dello imputato né l’assenza di iniziativa risarcitoria costituirebbero condizioni ostative dell’avvio ai programmi riparativi essendo gli stessi distinti dall’accertamento della responsabilità penale e dalle “logiche patrimoniali di transazione del conflitto”, affermazione quest’ultima che escluderebbe ogni intervento contrario della Vittima di turno.
In ogni caso, il diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa richiederebbe una motivazione concreta e specifica sull'inutilità del percorso riparativo e, ad un primo esame, sembrerebbe che la Corte abbia voluto, in qualche modo, integrare e meglio precisare il contenuto di una decisione già assunta.
In questo quadro di riferimento in costante evoluzione, va annoverato un importante mutamento dell’orientamento della Suprema Corte che rivaluta il dissenso della Vittima ai fini della Ordinanza di ammissione alla G.R. offrendo una nuova chiave di lettura del criticato dato normativo.
La Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 34281, decisa il 9 settembre 2026 e depositata il 23 settembre 2026, ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Bologna nella parte relativa al diniego di invio dell’imputato al Centro per la giustizia riparativa. (v testo in calce)
Secondo la Corte, “il dissenso della persona offesa deve essere preso in considerazione dal Giudice sebbene il rifiuto di dare il proprio consenso alla richiesta di invio al Centro non può costituire di per sé il parametro del giudizio di utilità del programma riparativo a fini processuali”. (!!)
La rilevante questione pregiudiziale consisteva nello stabilire se il mancato consenso della persona offesa potesse, da solo, giustificare il diniego dell’invio al Centro ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p.
Come innanzi ricordato, la citata norma procedurale del c.p.p. richiede al Giudice una valutazione diversa che lo obbliga a“verificare che lo svolgimento di un programma possa risultare utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e che non comporti un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti.
Da questa valutazione deve essere distinta la fattibilità concreta del programma in cui la prima appartiene all’Autorità Giudiziaria mentre la seconda è rimessa ai mediatori qualificati sebbenel’invio al Centro non equivale all’ammissione definitiva al programma riparatorio e non implica che il percorso sia svolto necessariamente o concludersi con esito riparativo positivo, che legittima l’imputato alla richiesta delle attenuanti della pena.
Nondimeno, il dato innovativo è costituito dal fatto che, nella decisione, la Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del primo motivo del ricorso affermando che “Il mancato consenso della persona offesa non integra, secondo la pronuncia, una causa automaticamente ostativa all’invio al Centro.
Le circostanze ostative indicate dall’art. 129-bis, comma 3, c.p.p. riguardano invece il pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti.
Il presupposto positivo è costituito dall’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il rifiuto della persona offesa non è irrilevante ai fini della decisione del Giudice posto che “esso deve entrare nella valutazione complessiva del caso insieme al contesto relazionale derivante dal reato, alle caratteristiche delle persone coinvolte, ai rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione ma, soprattutto, alla effettiva disponibilità dell’imputato a intraprendere un percorso di responsabilizzazione”.
Pertanto, va sottolineato che, sebbene il dissenso della Vittima non possa costituire l’unico parametro per negare l’invio, allo stesso tempo, la sua esistenza non può legittimare automaticamente il ricorso ad una persona offesa da un reato diverso, come per la c.d. “vittima surrogata, poiché, in tal caso, verrebbe stravolto il procedimento comunque avviato senza la presenza della Vittima dissenziente, unica abilitata a difendere i propri interessi economici o morali.
Pertanto, anche questa soluzione richiederebbe la verifica del percorso riparativo che non discende meccanicamente dal rifiuto manifestato dalla Vittima nel procedimento riparativo bensì anche dagli altri requisiti previsti.
La sentenza ha anche disatteso i motivi del ricorso relativi alla responsa bilità dell’imputato.
Sul punto, la Corte ha osservato, infatti, che i reati contestati sono procedibili a querela rimettibile e collegata all’eventuale svolgimento con esito positivo del programma ed alla possibile estinzione per remissione tacita della querela ai sensi dell’art. 152, terzo comma, n. 2, c.p.
Da qui l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, chiamata a riesaminare la richiesta secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
Infine, va ricordato che una precedente decisione coeva della Suprema Corte ricalcava gli stessi concetti già espressi in senso contrario affermando che “Il dissenso della persona offesa non è ostativo all'accesso dell'imputato alla giustizia riparativa.
Il giudice, ai fini dell'autorizzazione a partecipare al programma di giustizia riparativa è tenuto, da un lato, a verificare l'assenza di pericoli concreti per l'accertamento del fatto e per gli interessati e, dall'altro, a valutare l'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Non è invece richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto la sussistenza di una responsabilità penale” (v. Cassazione Penale, Sez. III, n. 8653 del 5 marzo 2026)
La Corte aveva quindi stabilito che l'accesso ai programmi di Giustizia Riparativa non può essere negato unicamente per il disinteresse della vittima o la mancanza di risarcimento posto che il principio tutela il diritto dell'imputato a un percorso riabilitativo, indipendentemente dalla volontà della vittima, come già affermato con l’orientamento precedente.
In definitiva, la sentenza in commento, compie un notevole passo avanti nel riconoscimento del dissenso della Vittima ai fini dell’ammissione dell’imputato alla giustizia Riparativa risolvendo, sebbene solo in parte il problema della rilevanza del consenso/dissenso liberamente manifestato dalla vittima al Giudice procedente.
Invero, il punto centrale della pronuncia commentata non è l’affermazione di un diritto automatico dell’imputato ad essere ammesso a un programma di giustizia riparativa (come sostenuto nel pregevole commento alla decisione dell’Avv. Davide Tutino, pubblicato sul web)
In sintesi, la Suprema Corte interviene sul criterio utilizzato per decidere la richiesta di invio al Centro affermando che “il Giudice non può trasformare il dissenso della persona offesa in una condizione ostativa posto che l’art. 129-bis c.p.p. non lo prevede in questi termini stante la carenza del dato normativo”. (!!)
Restano, quindi, intonsi i tre momenti del procedimento:
Il primo è l’invio al Centro, rimesso alla decisione dell’A.G. sulla base dell’utilità e dell’assenza dei pericoli indicati dalla legge.
Il secondo è la verifica della concreta fattibilità del percorso, che compete ai Mediatori Penali dei Centri.
Il terzo è l’effettiva partecipazione al programma, che resta fondata sul consenso libero e volontario dei soggetti chiamati a prendervi parte raccolto dai Mediatori e non dal Giudice, come innanzi esposto.
E’ proprio questa distinzione che spiega perché l’opposizione della persona offesa possa avere un peso concreto senza assumere efficacia preclusiva assoluta.
Il Giudice è tenuto a valutarla, soprattutto quando incida sulla sicurezza del percorso, sul rischio di ulteriori pressioni o sulla possibilità di una nuova esposizione della persona offesa al conflitto ma non può, tuttavia, collegare a quel dato l’intero procedimento previsto dal comma 3 dell’art. 129-bis c.p.p.
Pertanto, la possibilità di svolgere il percorso con l’ausilio di una persona offesa per un reato diverso (cd vittima surrogata) e l’estinzione del reato per remissione tacita non sono concetti sovrapponibili alla luce del presupposto normativo dell’art. 152 c.p. poiché l’effetto estintivo richiede la partecipazione del querelante nei termini stabiliti dalla disposizione e non deriva, in quanto tale, dal semplice invio al Centro né dalla sola conclusione positiva di un percorso svolto esclusivamente con un soggetto diverso quanto estraneo ai fatti di causa.
È opportuno rilevare che, di fronte a una disciplina organica della giustizia riparativa che «si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse della vittima di reati»(come afferma il Ministero della giustizia nel CS del 5 agosto 2022), nessuno abbia commentato l’art. 129-bis CPP rispetto al ruolo dell’offeso ed al diritto da riconoscere allo stesso di opporsi, per ragioni giustificate e giustificabili sebbene, sempre in base a tale norma, il Giudice, ai fini dell’invio, è tenuto a sentire le parti e i difensori nominati ma non la Vittima, benché l’accesso ai programmi presuppone la sua pari dignità, come sancito dalla Direttiva Europea del 2012.
Ancor più preoccupante è la spiegazione di tale scelta fornita dalla Relazione al Decreto Attuativo (D. Lgs 150/2022) che sarebbe quella di «non appesantire eccessivamente il procedimento onerando il giudice della ricerca della vittima e della sua audizione», con buona pace delle indicazioni della UE
In conclusione, come hanno affermato alcuni Autori (v. E. Guido, Vittima di reato e tutela processuale a due facce, in Riv. Archivio Penale) mettere al centro del procedimento penale la Vittima ha comportatodueeffetti:
Il primo è che continuando a utilizzare la definizione tradizionale dell’offeso dal reato attribuisce allo stesso un ruolo secondario nel procedimento penale che non dà luogo ai diritti della Vittima in quanto tale.
Il secondo deriva dalla consapevolezza che la Vittima, per come viene definita e protetta a livello europeo, va tutelata dalla giustizia penale quale soggetto passivo del reato a cui compete il diritto di esprimere o meno il proprio consenso/dissenso alla procedura riparatoria come parte essenziale della stessa e non come spettatore silente di decisioni spesso inadeguate alla gravità del reato o alle conseguenze economiche e morali sofferte dalla stessa a volte neppure quantificabili.
Tanto meno il Legislatore ha inteso normare quali siano i reati gravi per escludere il procedimento riparatorio, come nel caso Maltesi.
Si muovono, ma non a sufficienza, nell’alveo di un necessario cambiamento culturale, gli interventi normativi che, a partire dalla Direttiva UE, si sono susseguiti nell’intento di un maggiore rafforzamento dei diritti delle vittime, soprattutto di quelle ritenute in sé vulnerabili, come pure l’introduzione, in attuazione dell’art. 1 comma 18 della Legge delega e del titolo IV del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di una disciplina organica della Giustizia Ripartiva che si conformi alle prescrizioni della UE.
Proprio la prospettiva europea obbliga, infatti, a rivedere la posizione di chi subisce il fatto criminoso sotto un’altra luce nell’ aspetto connesso alla tradizione giuridica di ciascun Paese membro, con l’obiettivo di tute- are la vittima tout court ed i suoi diritti di informazione, di assistenza e di protezione nel e dal processo anche attraverso l’invocata riforma dell’art 111 della Cost.
In tale ottica, laimplementazionedeidiritti da riconoscere allevittimevanno adintersecarsiconiprincipicardinedel nostro processopenale:
principio di legalità (art. 111 comma 1 Cost.); contraddittorio, quale connotato della giurisdizione (art. 111 comma 2 Cost.) e metodo di accertamento del fatto di reato e della responsabilità dell’imputato (comma 4); il diritto alla difesa (art. 24 comma 2 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.).
In definitiva, l’interesse della Vittima, e/o della persona offesa non è soltanto che sia avviato l’accertamento dei fatti così da vedere realizzata la propria pretesa punitiva, questione questa, su cui il legislatore della Riforma è, comunque, intervenuto ricorrendo alla modifica dell’art 24 Cost.
Va ribadito ancora una volta che l’interesse della Vittima non è soltanto ricevere tutela dal e nel processo, sul presupposto che esso può rivelarsi esperienza suscettibile di acuire il trauma dell’illecito subito.
Il suo interesse preminente è quello di avere una giusta riparazione dell’offesa patita ed è questa specifica protezione la vera ragion d’essere, ma non l’unica, della Giustizia Riparativa.