Anche il TAR Umbria riconosce il diritto a percepire l'indennità di trasferimento ex L. 86/2001 al rientro dalla lunga missione all'estero.
La questione trae origine dal diniego opposto dall'Amministrazione difesa al pagamento dell'indennità di trasferimento in favore del personale militare assegnato in servizio pluriennale all’estero e trasferito, al momento del rientro in Italia, presso una sede differente da quella presso la quale era in forza prima della partenza.
Secondo la tesi dell'Amministrazione, infatti, a seguito dell’avvenuta abrogazione del 4° comma dell’art. 1 della legge n. 86/2001 - che estendeva l’indennità a beneficio del personale impegnato all’estero al momento del rientro in Italia a prescindere dalla sede di servizio - l’indennità non è più dovuta in ogni caso di rientro dalla missione estera.
Il TRGA Bolzano e i TAR Liguria e Veneto hanno accolto, invece, la diversa tesi proposta dai ricorrenti patrocinati dall'Avv. Danilo Argeri in base alla quale l'abrogazione del comma 4 dell'art. 1 della L n. 86 del 2001 non incide sull'ambito di applicazione dell'istituto di carattere generale dell'indennità per il trasferimento d'autorità, ove ne ricorrano presupposti.
Tale principio è stato in ultimo ribadito dal TAR Umbria che, con sentenza nr. 764 pubblicata il 10.11.2025, ha (ri) affermato che al rientro in patria al termine di un periodo di assegnazione all'estero (purchè detto rientro avvenga in sede differente da quella in cui si prestava servizio prima della partenza) consegue il diritto a percepire l'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 86/2001.
Come ribadito nelle plurime pronunce, infatti, "guardando alla ratio dell'istituto, è stato affermato che «non può disconoscersi che i disagi di carattere organizzativo ed economico riconducibili al trasferimento d'autorità siano identici sia nel caso di in cui tale provvedimento sia assunto nei confronti di soggetto permanentemente in servizio sul suolo nazionale, sia nei confronti del personale che, tra la sede precedente e quella di nuova assegnazione, sia stato impegnato per un periodo all'estero.Diversamente opinando, [. . .] verrebbe a crearsi una ingiustificata e indebita disparità di trattamento tra i militari attinti da trasferimento imposto d'imperio. Diversamente opinando, [. . .] verrebbe a crearsi una ingiustificata e indebita disparità di trattamento tra i militari attinti da trasferimento imposto d'imperio» (TR.G.A. Bolzano,23 aprile 2025, n. 127).
Sul piano letterale, non si ricava dal tenore della disposizione nessun elemento ostativo rispetto all'applicazione dell'istituto nell'eventualità in cui il trasferimento da una sede all'altra non sia diretto ma il lavoratore sia inviato all'estero per una parentesi di servizio; del resto, l'assegnazione all'estero è fisiologicamente temporanea e non comporta una modificazione dell' ordinaria sede di servizio, la quale si verifica allorquando, al rientro in Italia, il militare viene destinato ad altra sede (così TA.R. Lazio, Sez. Prima Stralcio,17 giugno 2024, n. 12240). Sul terreno sistematico, l'intervenuta abrogazione del co. 4 è compatibile con tale interpretazione: può essere agevolmente spiegata nel senso che l'intento del legislatore del 2014 è quello di non riconoscere più l'indennità per il solo fatto che il dipendente faccia rientro in Italia, eventualmente anche nella stessa sede di servizio, ma solo alle condizioni di cui al co. 1, che postula la diversità di sede (T.R.G.A. Bolzano, n. 127 del 2025, cit.)» (T.A.R. Genova, sez. I,7 agosto 2025, n. 950)."