Il requisito della vivenza a carico del minore ai fini dell'assegno per il nucelo familiare

Il requisito della vivenza a carico del minore ai fini dell'assegno per il nucelo familiare

Ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare la nonna che è l'unica a provvedere al mantenimento del nipote convivente.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28627/2025.

Giovedi 13 Novembre 2025

Il caso: La Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Mevia, nonna del minore Caio, il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare. La Corte accertava infatti che il minore conviveva con la nonna, la quale era l'unica a provvedere al suo mantenimento, poiché né la madre né il padre erano in grado farvi fronte.

L'Inps ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.l. n.69/88, conv. con modif. dalla I. n.153/88, nonché dell'art. 2697 c.c., per non avere la Corte compiuto il necessario accertamento sul requisito della vivenza a carico della nonna.

Il Collegio, nel ritenere infondato il motivo, chiarisce quanto segue;

a) il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile - se non nei limiti dell'art. 360, co.1, n.5 ?.?.?. in cassazione;

b) nel caso di specie, la Corte ha compiuto l'accertamento in fatto del predetto requisito, dovendosi precisare che la prova dello stesso, per quanto rigorosa, ben può essere data a mezzo di presunzioni, non essendovi alcuna limitazione legale sul punto;

c) la Corte di merito ha accertato che:

- la nonna è percettrice di una pensione capace di garantire in m costante e continuativo il mantenimento del nipote;

- la madre non è mai stata percettrice di reddito, ad eccezione di due settimane nel 2018, periodo nel quale ha guadagnato €281; ella del resto non è autosufficiente, siccome affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento;

- il padre, a dispetto del reddito percepito per il suo impiego part-time, da anni si disinteressa del figlio, non vive con lui, non lo ha mai mantenuto.

d) dai suddetti elementi, la Corte ha concluso rettamente che l'unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna; né può dirsi che non sia stata raggiunta la prova rigorosa chiesta dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di vivenza a carico, poiché il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 28627 2025

Risorse correlate:


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi