Le censure avverso la delibera assembleare sono proponibili solo con l'impugnazione ex art. 1137 c.c. non anche nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.
Martedi 21 Febbraio 2017 |
Con ricorso per decreto ingiuntivo richiesto ai sensi dell'art. 63, primo comma, disp. att. c.c., un Condominio richiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento per oneri condominiali scaduti nei confronti di due comproprietari di un appartamento.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, gli intimati deducevano di non essere tenuti al pagamento di quelle spese poiché già precedentemente distaccatisi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e, pertanto, nemmeno tenuti alla cancellazione del pignoramento immobiliare ottenuto dalla società di fornitura del riscaldamento.
Da parte sua, il Condominio si costituiva in giudizio asserendo l'inesistenza di una qualsivoglia delibera che avesse autorizzato il millantato distaccamento ed in ogni caso la completa inammissibilità delle avverse deduzioni in quanto facenti capo a statuizioni adottate in seno a delibere mai impugnate e quindi divenute definitivamente efficaci.
L'opposizione è stata rigettata adottando i seguenti granitici e cristallizzati ragionamenti logico – giuridici.
In primis, il Giudice ha verificato che a base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo c'era una delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo riparto così come previsto e richiesto dall'art. 63 disp. att. c.c. che, non impugnata nei termini e modi di legge, costituisce a tutti gli effetti valido titolo di credito e legittima sia la concessione del decreto ingiuntivo sia la condanna del condomino al pagamento delle spese legali del giudizio di opposizione proposto (Cassazione n. 27292/05, Cassazione n. 2387/2003).
La motivazione portata dall'opponente secondo cui già da tempo sarebbe intervenuto il distaccamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato, risulta, in questo giudizio, del tutto priva di pregio poiché avrebbe dovuto essere sollevata, se mai, a mezzo di specifica impugnazione della delibera che approvava il riparto delle spese di riscaldamento formulando apposita domanda di annullamento della delibera stessa.
Infatti le censure avverso il contenuto della delibera possono essere legittimamente e validamente proposte e conseguentemente esaminate dal Giudice solo in quel procedimento, non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove sarà solo possibile verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera posta a base dell'ingiunzione.
L'attualità del debito del singolo condomino per il pagamento degli oneri condominiali non è subordinata alla validità della delibera di spesa ma solo alla sua perdurante operatività in quanto non sospesa o annullata con l'effetto che, qualora l'amministratore promuova il procedimento monitorio ex art. 63 disp. att. c.c., l'eventuale opposizione potrà riguardare solo la sussistenza del debito e la documentazione posta a base dello stesso non anche la validità della deliberazione stessa avente ad oggetto l'approvazione delle spese che rimane contestabile unicamente secondo l'art. 1137 c.c. (Cassazione Sezioni Unite n. 26629/2009, Cassazione n. 17014/2010, Cassazione n. 17206/2005).
Non essendoci stata, quindi, previa impugnazione della delibera posta a fondamento della richiesta d'ingiunzione ed essendo stata considerata del tutto corretta la ripartizione delle spese ivi effettuata, il Giudice romano non ha ravvisato la presenza di motivi per l'accoglimento dell'opposizione che ha quindi rigettato contestualmente condannando i condomini soccombenti al pagamento delle spese di lite.