Omesso deposito della procura alle liti: poteri e doveri del giudice

Omesso deposito della procura alle liti: poteri e doveri del giudice
Lunedi 20 Febbraio 2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3894 del 14 febbraio 2017 torna ad occuparsi della problematica connessa all'omesso deposito della procura speciale alle liti negli atti del difensore.

Il caso: la società R. srl, quale cessionaria del credito di Finrenault s.p.a., otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di C.T., beneficiario del finanziamento erogato alla B. Auto s.n.c., per l'acquisto di un'auto Peugeot 605 SV Plus CAT, per il pagamento del finanziamento medesimo.

Avverso il decreto ingiuntivo il C. proponeva opposizione, deducendo che l'acquisto non si era perfezionato e che quindi egli non aveva beneficiato del finanziamento; l'opposta, costituitasi, resisteva.

Il Tribunale in primo grado rigettava l'opposizione e condannava il C. al pagamento delle spese; proposto appello, la Corte territoriale dichiarava la nullità dell'atto di appello per carenza di procura alle liti: la Corte infatti rilevava che il difensore del C. aveva dichiarato di agire in virtù di procura a margine del ricorso per riassunzione nel giudizio di primo grado e di procura a margine dell'atto di appello, ma nè a margine della velina, depositata al momento della costituzione, nè a margine della copia notificata alla R. srl risultava il mandato "ad litem".

In sede di prima comparizione l'appellante non era comparso e nel verbale della successiva udienza non si dava atto del deposito dell'originale dell'atto notificato: in definitiva, l'appellante non aveva depositato prima della costituzione in giudizio, e neppure tardivamente, il mandato cui si faceva riferimento nell'atto di appello.

Il C. impugna la sentenza avanti alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2907 c.c., e artt. 137 e 148 c.p.c.(con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5): il ricorrente rileva che:

- la mancanza della procura ad litem nella copia dell'atto notificato non determina alcuna sanzione;

- per quanto riguarda la velina, l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica in calce all'atto di appello, ha attestato di aver verificato l'esistenza della delega (con la dicitura "Ad istanza dell'avv. Angelo Cavaliere, con studio anche in Latina V. Triboniano n. 6, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Latina..."), e pertanto doveva presumersi (in assenza di una querela di falso) che la stessa fosse esistente in atti prima della notificazione e, quindi, della costituzione in cancelleria avvenuta con il deposito della "velina";

- la corte di merito ha dichiarato la nullità dell'atto d'appello per la mancanza della procura ad litem senza prima invitare la parte a fornire il documento giustificativo dell'asserito potere rappresentativo del difensore (mediante la produzione dell'originale dell'atto di appello).

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il motivo di impugnazione, ricorda che

- ai sensi dell'art. 182 c.p.c., comma 1, il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3 - che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte - è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicchè solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso;

- il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182 c.p.c., comma 1, - a formulare l'invito alla parte a produrre il documento mancante;

- il suddetto invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, poichè la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana "ex tunc" la irregolarità della costituzione.

Esito: la Corte cassa la sentenza con rinvio.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Sentenza del 14/02/2017 n.3894

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