Cassazione civile Sez. II Sentenza del 14/02/2017 n.3894

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Lunedi 20 Febbraio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15169/2013 proposto da:

C.T., C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

R. SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2262/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Su ricorso di R. srl, quale cessionaria del credito di Finrenault s.p.a., il Presidente del Tribunale di Latina emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di C.T., beneficiario del finanziamento erogato alla B. Auto s.n.c., per l'acquisto di un'auto Peugeot 605 SV Plus CAT, per il pagamento del finanziamento medesimo.

Avverso il decreto ingiuntivo il C. proponeva opposizione, deducendo che l'acquisto non si era perfezionato e che quindi egli non aveva beneficiato del finanziamento.

L'opposta, costituitasi, resisteva.

Il Tribunale di Latina rigettava l'opposizione e condannava il C. al pagamento delle spese.

Il C. proponeva appello deducendo l'incapacità a testimoniare del legale rappresentante della B. Auto e ribadiva l'infondatezza della pretesa, concludendo per la revoca del decreto opposto.

La R. srl, costituitasi, deduceva che la causa avrebbe dovuto essere dichiarata estinta dal giudice di primo grado perchè riassunta fuori termine.

Nel merito, chiedeva la reiezione dell'impugnazione. ...

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