La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28460/2022 torna ad occuparsi delle “gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la compensazione delle spese.
Mercoledi 5 Ottobre 2022 |
Il caso: la Corte di Appello confermava la decisione resa dal Tribunale nel giudizio promosso da Tizio nei confronti dell'INPS, rigettando l'impugnazione proposta da Tizio avverso la statuizione resa dal Tribunale in punto spese di lite, che, nel dichiarare cessata la materia del contendere, quelle spese compensava tra le parti nella misura di ¼.
Per la Corte territoriale la disposta compensazione era sorretta da adeguata motivazione potendo rientrare nella formula legale che richiede quella statuizione fondata su "gravi ed eccezionali ragioni", come interpretata all'esito della pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018, il comportamento processuale dell'Istituto qualificato virtuoso consistito nel riconoscimento nelle more del giudizio della prestazione previdenziale oggetto del medesimo.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere l'impugnazione, ribadisce in seguente principio:
a) la Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018 ha ritenuto di dover superare la rigidità dell'elencazione tassativa delle ipotesi giustificatìve della compensazione delle spese di lite di cui alla formulazione allora vigente dell'art. 92 c.p.c., ritenendo ammissibile il riferimento ad altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa sottesa a quelle all'epoca esplicitamente espresse, ovvero "l'assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", cui la motivazione addotta non appare riconducibile;
b) come pure la stessa sembra esulare dal c.d, principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti";
c) al contrario, deve sopportare le conseguenze economiche del processo chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo, come sarebbe nel caso di specie ove, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si leggesse il comportamento dell'Istituto, non nel senso di aver anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta, ma di aver dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale.