Ai fini dell’ammissibilità al patrocinio a spese dello stato nelle cause di separazione personale dei coniugi va computato anche il reddito dei figli conviventi con il genitore richiedente il suddetto beneficio. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30068/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017.
Martedi 9 Gennaio 2018 |
Norma di riferimento: articolo 76 d.p.r. del 30 maggio 2002 n. 115 – condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
IL CASO: Nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi, la moglie veniva ammessa, con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato. L’Agenzia delle Entrate comunicava al Tribunale i redditi complessivi del nucleo familiare del soggetto ammesso al suddetto beneficio. A seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, poiché il reddito del nucleo familiare del beneficiario superava quello stabilito dagli articoli 76 e 92 del D.P.R. N. 115 del 2002, anche senza considerare il reddito del marito, stante l’interesse configgente, il Tribunale revocava l’ammissione al suddetto beneficio concesso alla moglie, che proponeva ricorso per Cassazione, deducendo tra l’altro, la violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Secondo la ricorrente, nelle cause per separazione dei coniugi, in specie quelle giudiziali, deve essere considerato ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il solo reddito del soggetto istante, sia perché il procedimento avrebbe ad oggetto diritti della personalità, sia perché gli interessi del richiedente sarebbero in conflitto con tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli (i quali, "laddove ancora conviventi, se pur maggiorenni", potrebbero "avere o interesse all'unità familiare, oppure comunque un interesse alle condizioni di separazione").
LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione, ha dichiarato infondato il motivo del ricorso e statuito che nelle cause di separazione personale tra i coniugi, al fine di valutare le condizioni per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato, deve escludersi solo il reddito dell'altro coniuge, mentre vanno computati i redditi dei figli conviventi con il genitore richiedente il beneficio.
Nelle cause di separazione - che non hanno per oggetto diritti della personalità - secondo i Giudici di legittimità , vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell'azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l'iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l'accoglimento della domanda giudiziale (cfr. Cass. pen., Sez. 4^, 29 aprile 2015, n. 18039).