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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S. in R., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 61, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BENANTI;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Trento, depositato il 12 dicembre 2014;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. - B.S. in R. è stata ammessa dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione personale tra coniugi promosso nei suoi confronti da parte del marito R.E..
Con decreto in data 12 dicembre 2014, il Giudice del Tribunale di Trento - a seguito della nota dell'Agenzia delle entrate che comunicava i redditi complessivi del nucleo familiare dell'istante - ha revocato l'ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato, dato che il reddito del nucleo familiare del 2011, anno successivo alla domanda, superava quello stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92, anche senza considerare, stante l'interesse confliggente, il reddito del marito.
2. - Avverso il decreto di revoca la B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato il 7 gennaio 2015.
L'intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede. ...
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