Assegno divorzile e principio di autoresponsabilità economica

Assegno divorzile e principio di autoresponsabilità economica

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28994 del 5/12/2017 delinea i contorni del principio di autesponsabilità economica di ciascuno dei coniugi ai fini della concessione o meno dell'assegno di divorzio.

Martedi 9 Gennaio 2018

Il caso: il Tribunale di Monza pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra S.F.B. e B.A., ponendo a carico del primo un assegno divorzile di Euro 600,00 in favore della ex moglie.

La Corte d'appello di Milano rigettava integralmente il gravame proposto dal S., che nel ricorso aveva fatto istanza affinchè:

  • venisse accertata l'inesistenza del diritto della B. di ottenere l'assegno divorzile, previa consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la situazione economica della medesima;

  • in subordine, venisse ridotto l'importo dell'assegno in misura proporzionale alle capacità patrimoniali e reddituali delle parti.

    La Corte distrettuale fondava la suddetta decisione sul rilievo che la ex moglie, ormai sessantacinquenne, godeva di un'esigua pensione mensile di Euro 400 (pur essendo proprietaria della casa di abitazione e di alcuni terreni in Slovenia di modico valore), mentre l'ex marito possedeva una capacità economica tale da far fronte all'assegno divorzile.

    S. propone quindi ricorso per Cassazione, lamentando: a) violazione della L.n. 898 del 1970 art. 5  in quanto la Corte d'appello non aveva verificato l'esistenza del diritto della richiedente in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive; b) l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla supposta capacità reddituale del ricorrente, c) l'omessa motivazione in ordine all' istanza per un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio o comunque un approfondimento istruttorio sui redditi della B..

    La Suprema Corte rigetta il ricorso ed osserva che:

    - la Corte d'appello ha accertato sia l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente (titolare di un modesto reddito da pensione di Euro 400 mensili) sia l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive in relazione alla sua età (65 anni);

    - la pronuncia appare conforme a quanto recentemente statuito da questa Corte con la sentenza n. 11504 del 2017, che nell'accertamento del diritto all'assegno divorzile impone un giudizio bifasico improntato, quanto alla fase dell'an debeatur, al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole;

    - quanto alla richiesta ctu, la Corte precisa che “la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio.... è censurabile in cassazione quando la consulenza sia l'unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione: nel caso di specie, l'istanza di ammissione di c.t.u. aveva un'evidente finalità esplorativa”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 28994 del 05/12/2017

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