Il giudice può ridurre fino al 50% l'importo del compenso se viene depositata la sola comparsa.

A cura della Redazione.
Il giudice può ridurre fino al 50% l'importo del compenso se viene depositata la sola comparsa.

Si segnala l'ordinanza n. 3842/2020 con cui la Corte di Cassazione ribadisce la facoltà per il giudice di ridurre del 50% il compenso dell'avvocato in considerazione dell'attività svolta, che, nella specie, era consistita nella redazione della “sola” comparsa di costituzione.

Lunedi 16 Marzo 2020

Il caso:  il Tribunale di Bari accoglieva la richiesta di liquidazione del compenso professionale proposta dall'Avv. G.M. per le prestazioni svolte in favore diM.P. + altri , dal settembre 2013 alla data di rinuncia del mandato, avvenuta nel gennaio 2014, in una controversia ereditaria pendente innanzi al medesimo Tribunale. 

Il Tribunale applicava, ratione temporis, i parametri di cui al Decreto Ministeriale 140 del 2012: in particolare

  • liquidava la fase introduttiva riducendola del 50% in considerazione dell'attivita' svolta, consistita unicamente nella redazione della comparsa di costituzione;

  • escludeva l'aumento per la difesa di piu' parti, in considerazione della medesima posizione, nonche' il rimborso spese forfettario.

    Il legale ricorre in Cassazione avverso il predetto decreto, lamentando, per quel che in questa sede interessa,

    - la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articoli 4 e 5 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere ridotto del 50% il compenso per la fase introduttiva;

    - la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere il tribunale applicato l'aumento del 20% per la difesa delle due parti;

    - la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 2 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 per non aver liquidato il rimborso forfettario nella misura del 15%.

    La Cassazione, nel ritenere infondate le censure, osserva quanto segue:

    a) in applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 4 il Tribunale ha liquidato il compenso, tenendo conto delle diverse fasi che il difensore aveva espletato, e, segnatamente, la fase di studio della controversia e la fase di introduzione del procedimento; considerando che il difensore aveva depositato solamente la memoria di costituzione, ha ridotto il compenso del 50%, ai sensi dell'articolo 18 citato decreto, il quale prevede, al comma 2, la facolta' del giudice di applicare una riduzione fino al 50% sull'importo altrimenti liquidabile in caso di semplicita' della controversia;

    b) il giudice di merito non ha applicato l'aumento della difesa per piu' parti, considerando che l'articolo 4, comma 4, della tariffa professionale approvata con Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti piu' controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, costituisce esercizio di una mera facolta' rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non e' denunciabile in sede di legittimita'; nella specie, la decisione di non applicare l'aumento e' stata motivata dalla identica posizione processuale delle parti assistite;

    c) correttamente e' stato escluso il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione, in quanto introdotto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 2, comma 2, non applicabile alla fattispecie in esame:  infatti l'attivita' professionale del ricorrente si era esaurita nel gennaio 2014, con la rinuncia del mandato, anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale e pertanto sono state applicate le tariffe di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3842/2020

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