Si' all' opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se manca in cancelleria il fascicolo monitorio

Si' all' opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se manca in cancelleria il fascicolo monitorio

Nella sentenza n. 4448/2020 la Corte di Cassazione chiarisce in quali casi è ammessa l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

Venerdi 13 Marzo 2020

Il caso: L'Impresa Edile F.s.r.l. Notificava in data 2 agosto 2010 a M.B. il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Strambino; l'ingiunto proponeva opposizione avverso il citato decreto monitorio con atto di citazione notificato all'anzidetta impresa il 18 novembre 2010.

L'adìto Giudice di pace, previo rigetto dell'eccezione pregiudiziale di tardività della formulata opposizione, accoglieva quest'ultima revocando l'impugnato decreto ingiuntivo; interposto appello da parte dell'impresa edile F. s.r.l., il Tribunale accoglieva il gravame e, ravvisata la fondatezza del motivo relativo alla prospettata tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione stessa, confermando il decreto ingiuntivo emesso a carico di B.M.

Per i giudici di appello

- il B.M. aveva avuto piena conoscenza del decreto ingiuntivo in data 2 agosto 2010, pur potendo esaminare il fascicolo (contenente soltanto la fattura commerciale e la documentazione bancaria inerente all'assegno insoluto poste a fondamento del ricorso monitorio, già conosciute dall'ingiunto per effetto di una pregressa comunicazione stragiudiziale) solo nella successiva data del 7 ottobre 2010 (in cui era stato restituito alla cancelleria dall'Agenzia delle entrate, alla quale era stato trasmesso erroneamente);

- quindi l'ingiunto avrebbe potuto - in relazione alla prima indicata data - proporre opposizione entro il prescritto termine di 40 giorni, ovvero entro il 25 ottobre 2010, senza che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l'istituto della rimessione in termini previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

B.M. ricorre in Cassazione, deducendo l'erroneità della decisione del Tribunale che aveva ritenuto intempestiva l'opposizione pur avendo potuto esso ricorrente esaminare - e, quindi, averne completa conoscenza - il relativo fascicolo inviato per errore all'Agenzia delle Entrate, solo in data 7 ottobre 2010;

- in tal modo il Tribunale aveva violato l'esercizio del pieno diritto di difesa del ricorrente quale ingiunto, non essendo sufficiente a tale scopo la sola conoscenza del decreto ingiuntivo notificato;

- pertanto l'opposizione formulata con la richiesta della notificazione dell'atto di citazione in data 16 novembre (computando come "dies a quo" del termine previsto dal primo comma dell'art. 641 c.p.c. il citato 7 ottobre 2010) avrebbe dovuto ritenersi tempestiva.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato: sul punto osserva che:

a) l'art. 650 c.p.c. - nel prevedere la forma di opposizione speciale a decreto ingiuntivo c.d. tardiva - ricollega la sua ammissibilità alla sussistenza dei casi di irregolarità della notificazione del decreto o alla ricorrenza delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore;

b) tale norma processuale è stata incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del citato art. 650 nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva all'ingiunto che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato per caso fortuito o forza maggiore;

c) in particolare, la mera notificazione del decreto ingiuntivo (ed indipendentemente da precedenti messe in mora portate a conoscenza dell'asserito debitore) non può consentire il pieno esercizio del diritto di difesa essendo, a tal fine, necessario, in via generale, che l'ingiunto sia messo nelle condizioni di poter conoscere la prova scritta posta a fondamento del decreto ingiuntivo (e, quindi, valutarla adeguatamente in funzione della scelta se proporre o meno opposizione e, nel primo caso, su quali argomenti fondarla) che è allegata al fascicolo della fase monitoria, il quale rimane depositato in cancelleria;

d) l'evento consistito nell'invio per errore del fascicolo monitorio all'Agenzia delle entrate ha integrato l'ipotesi del caso fortuito di cui all'art. 650, comma 1, c.p.c. come integrato dalla citata sentenza n. 120 del 1976 della Corte costituzionale;

e) il suddetto evento - ricollegabile ad attività di terzi - era oggettivamente al di fuori dell'ordinaria prevedibilità e non riconducibile soggettivamente all'opponente, che non poteva che confidare nel fisiologico deposito del fascicolo monitorio in cancelleria per avere una completa conoscenza della documentazione prodotta al fine di valutare la sussistenza dell'effettivo interesse (e della presumibile convenienza) ad introdurre il giudizio ordinario.

Esito: accoglimento del ricorso con rinvio.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.4448/2020

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