Nel caso in cui in un parcheggio a pagamento si verifichi il furto di un auto, il cliente ha diritto al risarcimento del danno anche nell’ipotesi in cui il titolare del parcheggio dimostri di aver predisposto un idoneo servizio di vigilanza.
Mercoledi 17 Maggio 2017 |
L’inadempimento contrattuale e il conseguente risarcimento del danno possono essere evitati qualora il titolare del garage dimostri che l’evento si è verificato per cause a lui non imputabili non essendo sufficiente al depositario dimostrare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 c.c.
Questo è quanto stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11221/2017 pubblicata il 9 maggio 2017.
IL CASO: Il proprietario di un automobile conveniva in giudizio il titolare di un garage al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno economico e del danno psico-fisico subito a causa del furto della propria autovettura verificatosi all’interno del parcheggio del garage. Nel costituirsi in giudizio il titolare del garage eccepiva l’infondatezza della domanda dell’attore e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione al fine di vedersi manlevare in caso di soccombenza. La domanda veniva rigettata dal Tribunale che qualificava il contratto in termini di deposito con conseguente applicabilità dell’art. 1766 e seguenti del codice civile. La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte di Appello che condannava il titolare del garage al risarcimento del danno in favore del proprietario dell’autoveicolo che veniva liquidato in euro 4.000,00.
Secondo i Giudici di Appello nell’esecuzione del contratto non era stato assolto il rispetto del canone della diligenza in quanto il proprietario del garage avrebbe avuto l’onere di provare oltre al fatto di aver posto in essere tutte le attività protettive richieste dall’ordinaria diligenza prevista dagli artt. 1176 e segg. Codice civile, anche lo “sforzo particolare adeguato a soddisfare l’interesse creditorio in ragione delle circostanze concrete del caso specifico”.
Nel caso di specie ciò non era avvenuto. Avverso la sentenza di primo grado proponeva ricorso per Cassazione il titolare del garage. Nessuna difesa veniva svolta dal proprietario del veicolo, mentre si costituiva con controricorso l’assicurazione del garage.
LA DECISIONE: I Giudici di Legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato il titolare del garage al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Assicurazione sulla scorta del seguente principio: “ Nell’ipotesi di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod civ, e cioè di aver disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod civ che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato (Cass. N. 5736/2009; Cass. 26353/2013)”.