Furto in appartamento condominiale in presenza di ponteggi: chi è responsabile?

Furto in appartamento condominiale in presenza di ponteggi: chi è responsabile?

Sono molto frequenti i furti negli appartamenti agevolati dalla presenza di ponteggi o impalcature installati per lavori di ristrutturazione delle facciate condominiali.

Venerdi 26 Ottobre 2018

Il problema che si pone in questi casi è quello relativo all’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento dei danni patiti dal condomino.

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 26691/2018, pubblicata il 22 ottobre scorso, ha affermato la corresponsabilità dell’impresa appaltatrice e del condominio committente.

IL CASO: la vicenda esaminata dagli Ermellini trae origine dalla domanda di risarcimento danni formulata da un condomino a seguito del furto di denaro e di preziosi subito da parte di ignoti che si erano introdotti nel suo appartamento approfittando della presenza di ponteggi installati e lasciati incustoditi dall’impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione condominiali.

La domanda di risarcimento danni veniva formulata sia nei confronti dell’impresa appaltatrice dei lavori sia nei confronti del condominio. In primo grado la domanda veniva accolta con conseguente condanna, in solido, di entrambi i convenuti, mentre veniva rigettata in secondo grado, a seguito del gravame proposto dal condominio.

Quest’ultimo eccepiva la carenza di legittimazione passiva sostanziale sostenendo la sua estraneità ai fatti di causa e la responsabilita’ esclusiva dell’impresa appaltatrice. Inoltre secondo il condominio, nel caso di specie, non era applicabile l’articolo 2051 codice civile essendo il suddetto condominio solo il custode delle cose di proprietà comune e non il custode dei ponteggi e nessuna responsabilità le poteva essere imputata avendo sollecitato più volte l’impresa appaltatrice dei lavori ad intervenire per adottare le necessarie misure di sicurezza.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, il condomino interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 2051 codice civile avendo, secondo il ricorrente, la Corte territoriale errato nel non applicare la suddetta norma limitandosi ad escludere una culpa in vigilando ed una culpa in eligendo.

LA DECISIONE: Secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella “ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.

Poichè nel caso di specie la Corte di Appello ha omesso ogni valutazione in termini di caso fortuito della sequenza causale che ha portato al furto ed in particolare della colpevole inerzia della impresa, che era stata sollecitata dal condominio a predisporre tutte le necessarie cautele o a rimuovere la struttura, gli Ermellini hanno accolto il motivo del ricorso con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione che dovrà valutare l’assenza o meno di responsabilità in capo al condominio del verificarsi dell’evento.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 26691 del 22/10/2018

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