Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 26691 del 22/10/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 26691 del 22/10/2018
Venerdi 26 Ottobre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17101-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE LOCANTORE;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE D'AVINO;

- controricorrente -

contro

IMED COSTRUZIONI SAS;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1563/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Svolgimento del processo

che:

1. Nel 2007, P.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il "(OMISSIS)" e la "I.M.E.D. Costruzioni S.r.L.", al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni preziosi e denaro sottratti nel suo appartamento ad opera di ignoti, introdottisi in casa attraverso ponteggi lasciati incustoditi dalla impresa esecutrice dei lavori.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di parte attrice, condannando solidalmente la IMED ed il Condominio al pagamento in favore della P. della somma di Euro 28.249,89, nonchè al pagamento delle spese di lite.

2. Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, evidenziando preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale, in quanto estraneo ai fatti di causa, assumendo che l'intera responsabilità ricadesse sulla sola impresa appaltatrice. Ancora, eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., essendo il Condominio custode delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi. In ultimo, rimarcava l'insussistenza della propria responsabilità, a fronte dell'invio di due fax con i quali sollecitava l'impresa ad intervenire, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. ...

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