Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 26691 del 22/10/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 26691 del 22/10/2018
Venerdi 26 Ottobre 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17101-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE LOCANTORE;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE D'AVINO;

- controricorrente -

contro

IMED COSTRUZIONI SAS;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1563/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Svolgimento del processo

che:

1. Nel 2007, P.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il "(OMISSIS)" e la "I.M.E.D. Costruzioni S.r.L.", al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni preziosi e denaro sottratti nel suo appartamento ad opera di ignoti, introdottisi in casa attraverso ponteggi lasciati incustoditi dalla impresa esecutrice dei lavori.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di parte attrice, condannando solidalmente la IMED ed il Condominio al pagamento in favore della P. della somma di Euro 28.249,89, nonchè al pagamento delle spese di lite.

2. Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, evidenziando preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale, in quanto estraneo ai fatti di causa, assumendo che l'intera responsabilità ricadesse sulla sola impresa appaltatrice. Ancora, eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., essendo il Condominio custode delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi. In ultimo, rimarcava l'insussistenza della propria responsabilità, a fronte dell'invio di due fax con i quali sollecitava l'impresa ad intervenire, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi