Estinzione del debito con assegni o cambiali: a chi spetta l’onere della prova?

Estinzione del debito con assegni o cambiali: a chi spetta l’onere della prova?

Con l’ordinanza n. 31429/2021, pubblicata il 3 novembre 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al soggetto sul quale incombe l’onere della prova nel caso in cui il debitore al quale viene chiesto il pagamento di una somma di denaro eccepisce l’intervenuta estinzione dell’obbligazione avendo consegnato al creditore assegni o cambiali.

Venerdi 12 Novembre 2021

Il CASO: La vertenza origina dal decreto ingiuntivo di pagamento, avverso il quale la debitrice ingiunta proponeva opposizione deducendo l’illegittimità del provvedimento monitorio avendo la stessa provveduto all’estinzione dell’obbligazione assunta nei confronti della creditrice con la consegna di alcuni assegni che erano stati regolarmente incassati.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale il quale riteneva che nessuna somma era dovuta dalla opponente in favore della opposta in quanto quest’ultima aveva incassato alcuni assegni ricevuti dalla prima senza fornire prova circa una diversa imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c.

Di diverso avviso la Corte di Appello la quale, pronunciandosi sul gravame interposto dalla creditrice, lo accoglieva riformando la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso della debitrice la quale deduceva, fra i vari motivi, la violazione dell’art. 1193 del Codice Civile, avendo la Corte territoriale erroneamente applicato il principio di diritto secondo il quale nel caso in cui venga imputato al pagamento di un credito un assegno emesso in data diversa, l'onere della prova grava non sul creditore ma sul debitore che deve dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare.

Secondo i ricorrenti innanzi alla Cassazione, poiché nel caso esaminato il creditore non aveva formulato nessuna contestazione relativa agli assegni, il principio da applicare era quello, sostenuto dal Tribunale, secondo il quale incombe sul creditore l'onere di fornire la prova circa l'esistenza di un ulteriore credito vantato nei confronti della debitrice e i presupposti per la dedotta diversa imputazione del pagamento.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, dopo aver ricordato che in via generale, in tema di prova del pagamento, se il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo è onere del creditore, che sostiene che la somma ricevuta è da imputare ad un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha osservato che:

1. Il suddetto principio non è applicabile tutte le volte in cui il debitore eccepisce l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, in quanto la predetta emissione implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, restando, quindi, a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione fornendo la prova del collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni;

2. come affermato dal costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione tutte le volte in cui il debitore eccepisce l’intervenuto pagamento mediante la produzione di assegni o cambiali;

3. in questi casi, l'onere probatorio è posto a carico del debitore il quale deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, se sussiste contestazione da parte del creditore.

Nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, è da ritenersi corretta la decisione della Corte di Appello in quanto era onere della opponente provare il collegamento tra il debito azionato ed i titoli di credito emessi, cosa che non era avvenuta, in quanto gli assegni prodotti dalla debitrice non coincidevano, né per importo e né per data, con le fatture azionate con il decreto ingiuntivo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.31429 2021

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