L'automobilista che, dopo aver investito un pedone sulle strisce, non si ferma non può beneficiare della causa di non punibilità ex art. 133 bis c.p. anche se le lesioni subite dal danneggiato sono lievi.
In tal senso si è espressa la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39989 dell'8 novembre 2021.
Giovedi 11 Novembre 2021 |
Il caso: la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado in punto di responsabilità di M.T. in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, per essersi allontanato senza prestare assistenza dopo avere investito con la sua autovettura il pedone D.V., procurandogli lesioni.
M.T. ricorre in Cassazione, deducendo
1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo del reato ascritto al ricorrente: le immagini della telecamera di sorveglianza non hanno riprodotto il sinistro e l'unica certezza è che al momento dell'incidente il traffico era molto intenso ed era in atto una fitta pioggia, sicché la Corte territoriale aveva errato nell'affermare che in occasione del sinistro vi fosse "normale visibilità"; per il ricorrente manca quindi la prova certa che il conducente si fosse reso realmente conto di aver provocato un sinistro;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.: i giudici di appello avevano errato nell'escludere la particolare tenuità del fatto, non avendo considerato allo scopo diversi elementi: natura minima delle lesioni riportate dal pedone; mancata costituzione di parte civile della persona offesa; accertate circostanze ambientali e meteorologiche del luogo del sinistro; particolare dinamica dell'urto, avvenuto lungo la fiancata destra dell'auto; comportamento corretto e collaborativo dell'imputato nei confronti delle autorità, essendosi presentato spontaneamente per raccontare quanto a sua conoscenza.
Per la Corte il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni:
a) l'istruttoria ha confermato la piena visibilità del pedone, sia perché questi aveva in mano un grosso ombrello aperto; sia in considerazione delle condizioni ambientali non proibitive, avendo il Tribunale precisato che la via ove si è verificato il sinistro risultava normalmente trafficata e che dalle videoriprese, nonché dalle dichiarazioni del teste, risulta che al momento del sinistro pioveva, ma la pioggia non era tanto fitta da compromettere la visibilità dei conducenti, indicata come "buona" nella relazione dell'incidente stradale; circostanza riscontrata dalle immagini delle telecamere acquisite dalla Polizia giudiziaria, descritte come "nitide e ben visibili", nonché dal fatto che l'accadimento si è verificato in una mattinata di maggio, in ottime condizioni di luce;
b) il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta adeguatamente motivato, avendo i giudici di merito evidenziato le concrete modalità della condotta, reputate gravi anche in considerazione della qualifica professionale del prevenuto (conduttore di taxi), nonché avuto riguardo all'entità della situazione di pericolo determinatasi a seguito del sinistro, visto che la persona offesa, in una zona trafficata, è caduta a terra priva di sensi dopo un volo in aria.