La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21027 del 29 maggio 2024 fa chiarezza in merito aggli obblighi che incombono al proprietario del cane anche nel caso che questi venga affidato alla custodia di un terzo.
Venerdi 31 Maggio 2024 |
Il caso: il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice d'appello, confermava la sentenza del Giudice di pace di Ferrara che aveva dichiarato Tizio colpevole del reato di lesioni colpose in danno di Mevio, cagionate dal cane di razza pitbull di proprietà dell'imputato.
Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione, risultando dall'istruttoria processuale che al momento del fatto l'imputato non fosse in casa e che del cane avesse il possesso temporaneo la madre del ricorrente;
Deduce, inoltre, che neanche vi sarebbe prova del fatto che il morso alla mano della persona offesa sia riconducibile al pitbull, piuttosto che al cane in possesso di Mevio.
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammsisibile in quanto:
a) le doglianze del ricorrente in tema di responsabilità pretendono di ottenere dalla Corte una "rilettura" dei fatti in senso a sé favorevole, cercando di accreditare una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quanto accertato dal giudice di merito, operazione chiaramente inammissibile nella presente sede di legittimità;
b) ciò a fronte di una c.d. "doppia conforme" di merito che, dopo un approfondito esame delle emergenze istruttorie ha ritenuto provato che:
- il cane di razza pitbull di proprietà del ricorrente, scappato dal cancello di casa e privo di guinzaglio e museruola, aveva morso la mano di Mevio nel mentre costui stava cercando di salvaguardare l'incolumità del proprio cane, frapponendosi tra gli animali;
- la sentenza impugnata ha anche correttamente chiarito che il dovere di vigilanza del proprio animale non sarebbe stato scriminato neanche nell'ipotesi in cui Tizio non fosse stato in casa e avesse lasciato il cane in custodia alla di lui madre - ipotesi che secondo il giudicante non è stata in alcun modo provata - poiché anche in caso di sua assenza, al medesimo competeva comunque l'obbligo di fornire alla temporanea custode ogni tipo di informazione preventiva e necessaria, idonea ad evitare che il cane potesse scappare di casa o recare pregiudizio a terzi.