Antenna centralizzata: il condomino è obbligato a sostenerne il costo?

Antenna centralizzata: il condomino è obbligato a sostenerne il costo?

Partiamo dal presupposto che ogni condomino può, ex art. 1102 c.c., installare a proprie spese e cure un’antenna sul tetto condominiale, a patto che detta installazione non danneggi il bene comune, ossia il tetto, o ne pregiudichi l’utilizzo da parte degli altri condomini.

Giovedi 30 Maggio 2024

E tuttavia, ormai è quasi prassi che ogni condominio sia dotato della propria antenna centralizzata, delle cui spese i condomini dovranno farsi carico, anche nel caso in cui alcuni di essi non ne facciano uso. A mente dell’art. 1118 c.c. il condomino non può, infatti, rinunciare a essere proprietario dell’impianto che serve la sua unità abitativa. In sostanza, se l’impianto raggiunge l’immobile del condomino, questi non può in nessun caso evitare di pagarne le spese.

D’altro canto, però, ciascun condomino può decidere di distaccarsi dall’impianto centralizzato, ma anche in questo caso proseguirà a rimanere comproprietario dello stesso, di tal che egli dovrà comunque contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto (Corte di Cassazione Sentenza n. 5974 del 25 marzo 2004).Le uniche spese dalle quali sarà esonerato il condomino distaccato saranno, chiaramente, quelle di utilizzo del bene.

Questa regola generale incontra delle eccezioni.

I condomini che sono proprietari di unità non servite dall’impianto centralizzato (cantina, soffitta, box auto) non dovranno sostenere alcuna spesa relativa allo stesso, né per la manutenzione, né, chiaramente, per l’uso, e ciò in applicazione di quanto prescritto dal comma 3 dell’art. 1123 c.c.

Ma veniamo ora al caso in cui l’antenna centralizzata debba essere installata ex novo. Innanzitutto per l’approvazione della relativa delibera è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (almeno 500 millesimi). Infatti, l’art. 1120 c.c. prevede che per questo genere di innovazioni non sia necessario il quorum più alto richiesto dal comma 5 dell’art. 1136 c.c. In caso di approvazione, peraltro, la spesa per l’installazione non andrà ripartita secondo i millesimi di proprietà individuale, ma in parti uguali, stante che l’utilizzo dell’antenna da parte di ogni condomino è identico, a prescindere dal valore millesimale della propria unità immobiliare.

Ciò detto, in caso di delibera positiva da parte dell’Assemblea Condominiale, che succede se un condomino non vuole partecipare alla spesa? Sarà obbligato? La risposta al quesito non è univoca. Se il condomino dissenziente è presente in assemblea potrà certamente manifestare il proprio voto negativo, e non potrà essere obbligato a divenire comproprietario dell’antenna centralizzata, né tanto meno a partecipare alla spesa. L’amministratore, pertanto, suddividerà il costo dell’installazione, nonché tutte le spese successive, esclusivamente tra i restanti condomini.

Se invece il condomino non era presente in assemblea al momento dell’adozione della delibera, egli sarà certamente vincolato alla decisione presa dalla maggioranza dei condomini, a meno che non si opponga alla delibera, nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della stessa, o non chieda all’Amministratore, nello stesso termine e nei modi prescritti dalla legge, la convocazione di un’altra assemblea. Spirato il termine di trenta giorni, il condomino potenzialmente dissenziente rimarrà vincolato alla delibera assembleare, con la conseguenza che dovrà farsi carico pro quota delle spese di installazione, ma resterà libero di decidere se collegarsi o meno all’impianto centralizzato.

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