Il domicilio digitale esclude le notificazioni al difensore in cancelleria

Il domicilio digitale esclude le notificazioni al difensore in cancelleria
Giovedi 21 Dicembre 2017

Con l’introduzione del domicilio digitale, previsto dall’art. 16 sexies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 170, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, corrispondente all’indirizzo PEC che ogni avvocato deve indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è stata depotenziata la portata dell’elezione del domicilio fisico e pertanto tutte le comunicazioni e le notificazioni ai difensori delle parti devono essere eseguite a mezzo pec, non essendo più possibile procedere mediante il deposito presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende il giudizio, anche nel caso in cui è stata omessa l’elezione del domicilio nel comune dove ha sede il suddetto ufficio, salvo che l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 30139/2017 della Corte di Cassazione, pubblicata il 14 dicembre scorso, che ha confermato il principio recentemente affermato dalla stessa Corte di legittimità con la sentenza n. 17048 del 11 luglio 2017, secondo cui: "In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, (conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario";

IL CASO: la vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte nasce dal ricorso promosso da una compagnia di assicurazione avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale quest’ultima aveva condannato la compagnia al risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale. L’atto di appello era stato notificato presso la cancelleria del Giudice di prime cure in quanto il difensore non aveva eletto domicilio nel Comune dove aveva sede l’ufficio giudiziario presso il quale il giudizio di primo grado si era svolto. Con l’unico motivo di impugnazione, l’assicurazione deduceva la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 25 giugno 2014, n. 90, art. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in riferimento alla L. n. 183 del 2011, art. 25, e all'art. 141 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto valida la notificazione dell'atto di appello all’assicurazione, avvenuta ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Giudice di primo grado per essere il relativo difensore domiciliatario patrocinante extra districtum, e non presso l'indirizzo PEC di detto difensore o quello della stessa società, risultanti, rispettivamente, dal ReGIndE e dall'INI PEC.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo del ricorso, evidenziando che:

  1. l'art. 16 sexies (rubricato "Domicilio digitale") del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal D.L. 25 giugno 2014, n. 90, art. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede testualmente: "Salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia";

  2. pertanto, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione il quale prevede testualmente “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”, le parti devono procedere alla notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, (codice dell'amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia. La notifica presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario è esclusa, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione;

  3. quanto previsto dall’art. 16 sexies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla lege 17 dicembre 2012 n. 221, trova direttamente applicazione in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore, stante l'obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell'ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE, prescindendo dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore;

  4. di conseguenza , la suddetta disposizione non solo depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell'atto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il R.D. n. 37 del 1934, art. 82, posto che, stante l'obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l'appunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria;

  5. nel caso esaminato dai Giudici di legittimità, poiché l’appello era stato notificato direttamente (ed esclusivamente) presso la cancelleria del Giudice di pace , secondo i giudici di legittimità, la notifica deve ritenersi nulla e non inesistente, essendo quest'ultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità (cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016 e Cass. n. 21865/2016).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017

Risorse correlate

Relata di notifica via pec

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