La Suprema Corte con l'ordinanza n. 30257 del 15/12/2017 torna a dibattere sui presupposti per il riconoscimento all'ex coniuge del diritto a percepire l'assegno divorzile e sul dies a quo da cui far decorrere l'eventuale revoca.
Giovedi 4 Gennaio 2018 |
Il caso: il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi S.M. e M.M.L. E poneva a carico dell'ex marito un assegno pari ad Euro 700,00 mensili; la Corte di appello accoglieva il gravame del S. circa l'insussistenza del diritto della M. all'assegno divorzile, in quanto, essendosi i coniugi separati di fatto, dopo venti anni di convivenza coniugale, a seguito dell'allontanamento della moglie, la stessa aveva svolto un'esistenza libera e dignitosa, acquistando anche un appartamento e nulla ottenendo dal S., anche a seguito della separazione giudiziale.
Per la Corte distrettuale la M. non aveva provato la insussistenza di una situazione patrimoniale adeguata per un'esistenza dignitosa, anche in relazione al tenore di vita goduto durante il periodo di convivenza, e pertanto disponeva la revoca dell'assegno, con decorrenza dal mese di agosto del 2013.
La M. propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo:
- violazione della L. n. 898 del 1970 art. 5 e dell'art. 2727 c.c., per non aver valutato lo squilibro reddituale delle parti e non aver considerato che la prevalenza dei cespiti e dei redditi dell'ex marito potevano operare come criterio di attribuzione dell'assegno di divorzio;
- nullità della sentenza impugnata per non essere state valutate le risorse economiche del proprio ex coniuge;
- violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver omesso di considerare il tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale;
- violazione degli artt. 447 e 545 c.p.c., in quanto la revoca dell'assegno avrebbe dovuto, eventualmente, essere disposta dalla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado (19 novembre 2015), e non dal mese di agosto del 2013.
La Suprema Corte, nel rigettare tutti e quattro i motivi del ricorso, in tema di assegno di divorzio osserva che:
a) la Corte di appello ha correttamente rilevato la natura assistenziale dell'assegno post divorzile, ed ha quindi ritenuto, con riferimento agli aspetti di natura fattuale inerenti al diritto all'assegno, che la M. non avesse fornito la relativa prova, essendo emerso al contrario che aveva mezzi adeguati per condurre un tenore di vita dignitoso, anche rapportato a quello goduto in costanza di matrimonio;
b) l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui - salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, nella specie non risultante - la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 30257 del 15/12/2017