Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 30257 del 15/12/2017

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 30257 del 15/12/2017
Giovedi 4 Gennaio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12451/2016 proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato RINA SARTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIA AURELI;

- ricorrente -

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA MENICUCCI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 6448/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

con sentenza depositata in data 13 giugno 2013 il Tribunale di Roma, avendo in data 2 dicembre 2010 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi S.M. e M.M.L., poneva a carico del primo un assegno pari ad Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat; con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello capitolina ha accolto il gravame del S. circa l'insussistenza del diritto della M. all'assegno divorzile, in quanto, essendosi i coniugi separati di fatto, nell'anno 1983, dopo venti anni di convivenza coniugale, a seguito dell'allontanamento della moglie, la stessa aveva svolto un'esistenza libera e dignitosa, acquistando anche un appartamento e nulla ottenendo dal S., anche a seguito della separazione giudiziale;

il mero divario attualmente esistente fra le posizioni reddituali, eventualmente rilevante come criterio di quantificazione, non è stato considerato sufficiente ai fini della prova del diritto all'assegno, essendosi ritenuto che la M. non avesse fornito la prova relativa all'insussistenza di una situazione patrimoniale adeguata per un'esistenza dignitosa, anche alla base del tenore di vita goduto durante il periodo di convivenza; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi