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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12451/2016 proposto da:
M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato RINA SARTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIA AURELI;
- ricorrente -
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA MENICUCCI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 6448/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/04/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Rilevato che:
con sentenza depositata in data 13 giugno 2013 il Tribunale di Roma, avendo in data 2 dicembre 2010 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi S.M. e M.M.L., poneva a carico del primo un assegno pari ad Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat; con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello capitolina ha accolto il gravame del S. circa l'insussistenza del diritto della M. all'assegno divorzile, in quanto, essendosi i coniugi separati di fatto, nell'anno 1983, dopo venti anni di convivenza coniugale, a seguito dell'allontanamento della moglie, la stessa aveva svolto un'esistenza libera e dignitosa, acquistando anche un appartamento e nulla ottenendo dal S., anche a seguito della separazione giudiziale;
il mero divario attualmente esistente fra le posizioni reddituali, eventualmente rilevante come criterio di quantificazione, non è stato considerato sufficiente ai fini della prova del diritto all'assegno, essendosi ritenuto che la M. non avesse fornito la prova relativa all'insussistenza di una situazione patrimoniale adeguata per un'esistenza dignitosa, anche alla base del tenore di vita goduto durante il periodo di convivenza; ...
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