Il crocesegno, non essendo idoneo all'individuazione del suo autore, non puo' costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione da parte del difensore.
Martedi 16 Maggio 2023 |
In tal senso ha deciso la Prima Sezione Penale della corte di Cassazione nella sentenza n. 17508/2023.
Il caso: Il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, formulate in via gradata da Tizio con riguardo alla pena oggetto della sentenza del Tribunale, in quanto il difensore aveva autenticato il crocesegno apposto dal condannato in calce alla istanza stessa.
Per il Tribunale:
nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell'articolo 110 c.p.p., comma 3, ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perche' non e' in grado di scrivere, non e' compresa espressamente, ne' puo' farsi rientrare in via di interpretazione, la figura del difensore;
l'autenticazione e' atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, mentre l'attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziche' da qualunque altra costituisce esercizio di una potesta' certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, chiarisce quanto segue:
a) il problema che si pone e' quello della natura del "crocesegno" che e' un semplice elemento grafico convenzionale indicante che una persona non sa scrivere; come tale, non essendo idoneo all'individuazione del suo autore, non puo' costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione;
b) va difatti esclusa, nei riguardi dell'analfabeta, sia l'applicabilita' dell'articolo 110 c.p.p., comma 3, che si riferisce alla persona che non e' in grado di scrivere per causa diversa dall'analfabetismo, sia l'applicabilita' dell'articolo 39 disp. att. c.p.p., che conferisce al difensore il mero potere di autenticazione della sottoscrizione e non anche quello di formazione dell'atto di nomina che, nel caso specifico, deve necessariamente essere ricevuto dal pubblico ufficiale a cio' autorizzato, ai sensi dell'articolo 96 c.p.p., comma 2.
c) pertanto e' inammissibile l'impugnazione proposta dall'analfabeta al cui "crocesegno" il difensore abbia apposto la dicitura "e' autentica", del quale ultimo difetta la legittimazione alla proposizione del gravame.