Con l’ordinanza n. 16948/20, pubblicata il 12 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla procura alle liti rilasciata dal cliente al difensore mediante crocesegno.
Martedi 18 Agosto 2020 |
IL CASO: La vicenda origina dalla domanda proposta da un cittadino straniero tesa ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il Tribunale, nella contumacia della controparte, rilevava d’ufficio la nullità della procura alle liti conferita dal ricorrente al proprio difensore in quanto sottoscritta con crocesegno e, ritenendo sanabile il vizio, disponeva che il ricorrente procedesse alla sua regolarizzazione mediante atto notarile.
Non avendo il ricorrente provveduto a quanto disposto dal Tribunale, la domanda veniva dichiarata inammissibile.
La vertenza giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto dal ricorrente originario il quale, deducendo l’erroneità della decisione impugnata, osservava che la nullità della procura alle liti non poteva essere sollevata d’ufficio in quanto era onere della controparte eccepirla. Inoltre, il ricorrente deduceva la validità della procura in quanto essa conteneva l’esatta indicazione del suo nome e delle sue generalità.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la procura speciale allegata al ricorso per cassazione era anch’essa firmata con crocesegno e, quindi, affetta da analogo vizio, ha ritenuto corretta la decisione impugnata e nel dichiarare inammissibile il ricorso ha ribadito il principio secondo il quale la procura alle liti sottoscritta mediante crocesegno «non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore», se apposta a margine o in calce all’atto giudiziale.
Secondo gli Ermellini, essendo la sottoscrizione indispensabile per identificare l’autore del documento ed elemento essenziale dello stesso, essa deve risultare da segni grafici che indichino le generalità di chi conferisce la procura, anche se in forma abbreviata, e non può quindi ritenersi integrata da una croce al posto della firma.
Inoltre, essendo il vizio della procura un vizio sanabile, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito nel rilevare d’ufficio la nullità con la concessione del termine perentorio al ricorrente per procedere alla regolarizzazione mediante atto notarile. Adempimento che, nel caso esaminato non era stato rispettato dal ricorrente comportando, quindi, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Cassazione civile ordinanza n.16948 2020