Decreto ingiuntivo al Condominio e legittimazione attiva per l'opposizione.

Decreto ingiuntivo al Condominio e legittimazione attiva per l'opposizione.

Il condomino non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio di cui fa parte, spettante la legittimazione attiva all’amministratore.

Venerdi 29 Giugno 2018

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15567/2018, pubblicata il 15 giugno scorso.

IL CASO: una società di costruzioni non avendo ottenuto il saldo per i lavori di rifacimento dei prospetti dell’edificio di un condominio, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultimo. Il decreto veniva opposto da due condomini. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la sentenza di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame. Pertanto, i condomini rimasti soccombenti proponevano ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha in via preliminare valutato la legittimità attiva o meno dei condomini a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, rilevando la mancanza della legittimazione attiva dei primi. Pertanto, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata senza rinvio in applicazione di quanto previsto dall’articolo 382 c.p.c., ultimo comma, e conseguentemente hanno annullato l’opposizione al decreto ingiuntivo promossa dai condomini, ritenendo che il processo non poteva essere iniziato dai condomini opponenti.

Gli Ermellini hanno evidenziato l’inequivocabile difetto di legittimazione attiva di quest’ultimi in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti del condominio e, pertanto, solo quest’ultimo ente poteva proporre l’opposizione e non i singoli condomini, i quali non possono vantare alcuna legittimazione attiva, in quanto, hanno proseguito i giudici di legittimità, le parti nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo possono essere: da un lato colui che ha ottenuto il decreto e, dall’altro colui contro il quale è stato ottenuto (Cass. Civ., nr. 16069 del 18 aprile 2004).

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, non può trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l’esistenza di un un organo rappresentativo unitario no priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, in quanto il suddetto principio trova amplia applicazione solo nelle materie relative a controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la questione di un servizio comune.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15567/2018

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