Con la sentenza del 18 maggio 2018 il Tribunale di Reggio Emilia si pronuncia in merito al potere del giudice adito di decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nonostante che il decreto, notificato tardivamente, venga dichiarato inefficace.
Il caso: Una finanziaria in liquidazione otteneva nei confronti di G.C., un decreto ingiuntivo per il pagamento dei ratei mensili non onorati relativi alla restituzione di una somma di denaro concessa a titolo di finanziamento.
G.C. propone opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente in rito che il decreto ingiuntivo è stato notificato oltre i termini di sessanta giorni previsti dall’articolo 644 c.p.c., con la conseguenza che l’ingiunzione deve ritenersi inefficace e la domanda di pagamento inaccoglibile; per il ricorrente la notifica tardiva del decreto ingiuntivo travolgerebbe l’ingiunzione stessa e non consentirebbe a controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento.
Il Tribunale, nel ritenere infondata l'eccezione, osserva che:
per giurisprudenza consolidata la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
se sulla predetta domanda si costituisce il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell’inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, ha il potere-dovere non solo di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente;
Esito: revoca del decreto ingiuntivo e condanna del debitore opponente al pagamento di € 5.732,8, come determinata dal CTU.