La nullità del lodo arbitrale non esclude il compenso agli arbitri

La nullità del lodo arbitrale non esclude il compenso agli arbitri

L’arbitro ha il diritto di percepire il compenso per l’attività svolta anche se la clausola compromissoria è nulla con conseguente dichiarazione della nullità del lodo arbitrale.

Giovedi 28 Giugno 2018

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15420/2018, pubblicata il 13 giugno scorso.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour prende spunto dalla sentenza con la quale la Corte di Appello dichiarava la nullità del lodo arbitrale che aveva condannato un comune a versare in favore di un ingegnere una somma a titolo di compenso professionale per la redazione di un progetto. Il professionista veniva condannato al pagamento delle spese di lite e ai compensi del giudizio arbitrale.

La Corte territoriale dichiarava la nullità del lotto per difetto di sottoscrizione della disciplina dell’incarico professionale in quanto privo di valida sottoscrizione da parte dell’ente, essendo la firma del Sindaco presente solo sulla delibera autorizzativa della Giunta Municipale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, il professionista proponeva ricorso per Cassazione denunciando, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 814 c.p.c., per aver la decisione impugnata confermato il diritto degli arbitri al compenso, anche se la convenzione d’arbitrato era stata dichiarata nulla.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato l’infondatezza del motivo del ricorso e nel rigettarlo, ha ribadito il principio secondo il quale “ il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo (Cass. n. 24072/2013). L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 15420 del 13/06/2018

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.105 secondi