Decreto ingiuntivo, appello e rito lavoro: le novita' del DDL sul processo civile

Decreto ingiuntivo, appello e rito lavoro: le novita' del DDL sul processo civile
Mercoledi 16 Marzo 2016

Il Ddl n. 2953, che è ora all'esame del Senato e che introduce importanti novità nell'ambito del processo civile, prevede modifiche al procedimento per decreto ingiuntivo, al regime delle impugnazioni e al rito del lavoro.

Vediamo nel dettaglio:

A) Quanto al procedimento di ingiunzione, il nuovo testo dell'art. 634 c.p.c. prevede che per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo è sufficiente allegare al ricorso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'annotazione delle stesse nelle scritture contabili del creditore; non sarebbe quindi più necessario far autenticare le scritture contabili da un notaio.

Inoltre, da un punto di vista procedurale, viene modificato anche il secondo periodo del 1° comma dell'art. 648 c.p.c. sulla provvisoria esecutività del D.I. opposto: infatti il giudice deve concedere (in luogo dell'attuale “concede”) l'esecuzione provvisoria parziale del D.I. opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione non sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.

Sottratta quindi al giudice qualunque valutazione discrezionale, almeno per quanto attiene alle somme non contestate.

B) Regime delle impugnazioni: tutti i termini per proporre impugnazione (anche diversi dall'appello) decorrono dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, anche nei confronti della parte non costituita, da parte della cancelleria; viene soppresso il termine lungo di sei mesi, attualmente in essere, decorrente dalla pubblicazione della sentenza; è prevista anche la possibilità di modificare i termini per impugnare in misura non superiore a 90 gg. dalla comunicazione;

Inoltre sono previste le seguenti modifiche: l'inammissibilità dell'appello applicabile anche quando l'appello riguardi un provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento sommario di cognizione; relazione del giudice (monocratico o relatore) con la concisa esposizione delle ragioni di inammissibilità dell'appello; possibilità per le parti di interloquire per iscritto in merito alle ragioni di inammissibilità; anche in caso di appello avverso un provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento sommario di cognizione, ammissibilità di nuovi mezzi di prova o nuovi documenti solo se la parte dimostra di non averli potuti proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non ad essa imputabile.

C) Rito del lavoro: la riforma prevede la soppressione del rito “Fornero” (i commi da 48 a 68 della L. 92/2012) relativamente alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300; quanto alle procedure di conciliazione nelle controversie di lavoro, rimane ferma la conciliazione in sede sindacale, però è prevista la possibilità – e non un obbligo - di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 (convertito in L. n. 162/2014) con l'assistenza degli avvocati.

Testo del DDL approvato alla Camera


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