Non si ferma l'attività “compulsiva” del legislatore nel settore giustizia, latamente inteso. Da quanto risulta da un comunicato stampa dell'OUA del 9 marzo 2016, il legislatore sta predisponendo altre misure favorevoli alle imprese assicurative, ma in danno dei cittadini.
Giovedi 17 Marzo 2016 |
Già con comunicato dell'11 febbraio 2016, l'OUA denunciava l'arbitrario inserimento nel testo del DDL concorrenza di emendamenti peggiorativi rispetto al testo approvato alla Camera dei Deputati: infatti, come si evidenzia nel comunicato, “nella seduta dell' 8 marzo 2016 sono stati approvati in X Commissione al Senato due emendamenti che stravolgono i principi del processo civile, creando un curioso rito assicurativo, cadenzato da preclusioni incostituzionali a carico dei danneggiati che intendono agire in giudizio nei confronti delle imprese assicurative”.
Emendamento n. 1: “3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Tale disposizione - che impone all'assicurato di indicare i nominativi dei testimoni, a pena di decadenza, in una fase in cui egli è ancora privo di informazioni specifiche e di assistenza tecnica - costituisce una grave violazione del principio del giusto processo, ed è anticostituzionale, ponendo a carico dell'assicurato delle limitazioni che lo discriminano rispetto al cittadino che agisce in giudizio per la tutela di un qualunque altro diritto, diverso da quello al risarcimento danni nella RCA.
Emendamento n. 2: 1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ''Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.'
Il suddetto termine di 60 gg. si aggiunge ad analogo termine già previsto dall'art. 145 CDA, quindi in definitiva l'assicurato, secondo tale disposizione, non potrà agire in giudizio se non dopo 120 gg. dalla denuncia, con una inaccettabile violazione degli artt. 3 e 24 Cost.