Il mutuo puo' sostituire l'assegno di mantenimento?

Il mutuo puo' sostituire l'assegno di mantenimento?
Venerdi 18 Marzo 2016

Con la sentenza n. 10944 del 15/03/2016 la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione torna sulla questione delle conseguenze penali in caso di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, del contributo al mantenimento dei figli minori.

Il caso: La Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Udine, che aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 594 (ingiurie) 582 (lesioni), 388, comma 2 (elusione della esecuzione della sentenza di separazione in punto affidamento dei figli minori e regolamentazione della facoltà di visita) e 12 sexies L. 898/70 (sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile a favore dei figli minori).

Viene proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reato di cui all'art. 12 sexies l. 898/70: in particolare si censura il fatto che il giudice di secondo grado non aveva valutato che la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento era la conseguenza di un precedente accordo delle parti per il pagamento da parte dell'imputato delle cospicue rate di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile costituito a fondo patrimoniale, rate che avrebbero dovuto essere pagate anche dalla ex moglie.

La Cassazione, nel dichiarare infondato il motivo di impugnazione, chiarisce che l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura: peraltro, nel caso in esame, l'accollo dei pagamento delle rate dei mutuo dell' immobile costituito in fondo patrimoniale e il relativi versamenti erano temporalmente collocati in un periodo di tempo tra il dicembre 2006 e l'agosto 2007, mentre la contestazione dei reato di cui all'art. 12 sexies si riferiva al periodo dal giugno 2008 al gennaio 2009, in epoca quindi marcatamente successiva ai versamenti delle rate di mutuo che, secondo il ricorrente, avrebbero sostituito il contenuto dell'obbligo di corresponsione dell'assegno ai figli minori.

Per gli Ermellini quindi la Corte territoriale ha ben inquadrato la fattispecie, ritenendo sussistente la cosciente e volontaria omissione della corresponsione di quanto dovuto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Testo della sentenza n. 10944

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