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Segue un'anteprima del testo:
II difensore di M.M. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 11/2/2014 della Corte di Appello di Trieste che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Udine per i reati di cui agli artt. 594 (ingiurie a carico di C.G.), 582 (lesioni a carico della stessa persona), 388, comma 2 (elusione della esecuzione della sentenza di separazione in punto affidamento dei figli minori e regolamentazione della facoltà di visita) e 12 sexies l. 898/70 (sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile a favore dei figli minori).
il difensore ha dedotto vari motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il difensore ha lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reato di cui all'art. 12 sexies l. 898/70; la Corte infatti aveva omesso di valutare che la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento era la conseguenza di un precedente accordo delle parti per il pagamento da parte dell'imputato delle cospicue rate di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile costituito a fondo patrimoniale, rate che avrebbero dovuto essere pagate anche dalla ex moglie, e non ne aveva tratto le debite conseguenze sia in tema di elemento oggettivo che in tema di elemento soggettivo del reato.
Con un secondo motivo il ricorrente ha lamentato omessa o carente motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 594 cod. pen. e di quello di cui all'art. 388 cod. pen.; la Corte aveva dato eccessivo credito alle dichiarazioni della G., tra l'altro non riferite ai fatti del 19 dicembre 2008 e aveva fondato il suo giudizio di responsabilità su di una annotazione di polizia giudiziaria che in realtà non era affatto chiara in ordine alla responsabilità dell'imputato. Per i fatti poi del 6 gennaio 2009, le dichiarazioni della G. erano dei tutto inconsistenti e le dichiarazioni rilasciate dall'imputato erano da considerarsi inutilizzabili ex art. 62 cod. proc. pen., il tutto poi a tacere del fatto che i bambini avevano espresso la volontà di rimanere con il padre il che costituiva una valida causa di esclusione della colpevolezza; quanto ai reati di cui all'art. 594 e all'art. 582 cod. pen., infine, non c'era stata alcuna motivazione da parte della Corte. ...
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